Bollettino Ufficiale n. 12 del 31 luglio 2019
Art. 1
(Dichiarazione dello stato di emergenza idrica)
1. A fronte della situazione di grave carenza idrica, accertata anche sulla base delle segnalazioni delle autorità locali, nell'ambito territoriale ottimale (ATO) Ovest Provincia di Imperia, il Presidente della Regione è autorizzato a dichiarare lo stato di emergenza di interesse regionale di cui all'Sito esternoarticolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono individuati:
a) gli interventi da effettuare per il superamento dell'emergenza;
b) i soggetti attuatori degli interventi nell'ambito degli enti pubblici territoriali;
c) le modalità di rendicontazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione anticipa le risorse necessarie in sostituzione e in danno dei soggetti gestori del servizio, fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.000.000,00.
Art. 2
(Esercizio dei poteri sostitutivi sugli enti di governo d'ambito)
1. Il Presidente della Regione, nell'ambito delle azioni sostitutive di cui all'Sito esternoarticolo 152, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni, decorso inutilmente il termine di diffida, può nominare un Commissario ad acta in sostituzione dell'Ente di governo d'ambito.
2. L'atto di nomina di cui al comma 1 stabilisce il contenuto delle attività che il Commissario è incaricato a svolgere, fissando i termini per l'espletamento delle medesime.
3. Per le funzioni di cui al comma 2 il Commissario ad acta può avvalersi delle strutture delle province o della Città metropolitana di Genova territorialmente competenti.
4. Al Commissario ad acta è corrisposto un compenso commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico nel limite massimo dell'80 per cento del trattamento economico spettante ai direttori generali della Giunta regionale. Gli oneri sono a carico dell'Ente di governo dell'ambito.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019:
stato di previsione dell'entrata
- Titolo 3 ''Entrate extratributarie'', Tipologia 500 ''Rimborsi e altre entrate correnti'' aumento in termini di competenza e di cassa di euro 2.000.000,00;
stato di previsione della spesa
- Missione 11 ''Soccorso civile'', Programma 1 ''Sistema di protezione civile'', Titolo 1 ''Spese correnti'' aumento in termini di competenza e di cassa di euro 2.000.000,00.
Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.