Bollettino Ufficiale n. 6 del 30 aprile 2018
torna all'indice
Art. 1
(Proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco))
1. Il termine stabilito dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 17/2012 e successive modificazioni e integrazioni è prorogato fino alla data di entrata in vigore del testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP).
Art. 2
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.