Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Adeguamento della tassa)
1. A decorrere dall’anno accademico 2011/2012 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) e successive modificazioni e integrazioni è così determinata in relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E.U.):
a) euro 70,00 (settanta/00) per un reddito I.S.E.E.U. sino a euro 13.000,00;
b) euro 85,00 (ottantacinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 13.000,01 a euro 20.000,00;
c) euro 105,00 (centocinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 20.000,01 a euro 30.000,00;
d) euro 135,00 (centotrentacinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 30.000,01 a euro 50.000,00 ed oltre.
2. La tassa regionale di cui al comma 1 deve essere corrisposta, entro i termini di scadenza dell’iscrizione e contestualmente ad essa, all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni.
ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Genova, 25 luglio 2011