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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 21 luglio 2020, n. 18
Disposizioni in materia di elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria
 
Bollettino Ufficiale n. 7 del 22 luglio 2020


Art. 1
(Indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera h) , dello Statuto della Regione Liguria, d'intesa il Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.
2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi di cui al comma 1.


Art. 2
(Disposizioni relative alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. Le disposizioni relative alle liste regionali per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 4.
2. Il voto è attribuito a liste provinciali concorrenti e a candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ciascuno collegato ad uno o più gruppi di liste provinciali.
3. Un gruppo di liste è costituito da tutte le liste provinciali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
4. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.


Art. 3
(Assegnazione dei seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. Quattro quinti dei consiglieri regionali, pari a ventiquattro seggi, sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nella l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il restante quinto dei Consiglieri, pari a sei seggi, è attribuito secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3.
3. Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del Presidente proclamato eletto in base alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) ad eccezione del rinvio al numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della l. 108/1968 introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della l. 43/1995 che deve intendersi effettuato ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 della presente legge.


Art. 4
(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e dichiarazione di collegamento delle liste provinciali)
1. Alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non si applicano le disposizioni relative alla sottoscrizione della lista regionale di cui all'articolo 1, comma 3, penultimo e ultimo periodo, della l. 43/1995 .
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), è abrogato.
3. Ai fini della presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale non è richiesto il modello di contrassegno di cui all'articolo 9, comma 8, numero 4) della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della l. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La presentazione delle liste provinciali di candidati di cui all'articolo 9 della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, della l. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 5
(Modifiche alla l.r. 41/2014 )
1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''liste'' sono inserite le seguenti: ''di cui al comma 1, con contrassegno anche composito,'' e dopo le parole: ''Parlamento italiano'' sono inserite le seguenti: '', ad esclusione del Gruppo Misto,''.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
''3 bis. Sono, altresì, esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell'indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.''.


Art. 6
(Formazione delle liste dei candidati)
1. Le liste provinciali concorrenti di cui all'articolo 9 della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni sono formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo del numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione e non superiore ai cinque quarti dello stesso arrotondato al numero intero più vicino.
2. Le liste provinciali concorrenti di cui al comma 1 sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60 per cento del totale.


Art. 7
(Scheda di votazione e doppia preferenza di genere)
1. L'elettore può manifestare fino a due preferenze.
2. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria avviene su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni stabilite dal presente articolo.
3. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato.
4. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale, il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio da parte dell'autorità competente. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio da parte dell'autorità competente.
5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.
6. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati a Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato.


Art. 8
(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)
1. Terminate le procedure di assegnazione della quota di quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e all'assegnazione della quota di un quinto dei seggi.
2. Ai fini della proclamazione del Presidente della Giunta regionale, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni da ciascun candidato Presidente;
b) individua il candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta.
3. L'Ufficio centrale regionale procede quindi all'assegnazione della quota di un quinto dei seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
a) assegna sei seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non superiore a undici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni ;
b) assegna cinque seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non inferiore a dodici e non superiore a tredici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;
c) assegna quattro seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito quattordici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;
d) assegna tre seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito quindici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni ;
e) assegna due seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito sedici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;
f) assegna un seggio al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non inferiore a diciassette e non superiore a diciotto seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Ufficio centrale regionale ripartisce i seggi assegnati ai sensi del comma 3 dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite dal gruppo di liste o gruppi di liste per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo la graduatoria di cui all'articolo 15, comma decimo e undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del predetto decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere da b) ad f), l'Ufficio centrale regionale ripartisce i restanti seggi non assegnati al gruppo o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto tra il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto mediante la procedura di cui al comma 4.
6. Nel caso in cui il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto abbiano conseguito un numero pari o superiore a diciannove seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da primo a undicesimo, della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni, l'Ufficio centrale regionale assegna tutti i sei seggi costituenti la quota di un quinto di cui all'articolo 3, comma 2, al gruppo o ai gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto mediante la procedura di cui al comma 4.
7. Terminate le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, ai fini della proclamazione degli eletti si applica l'ultimo comma dell'articolo 15 della l. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 9
(Recepimento)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della l. 108/1968 e della l. 43/1995 e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.


Art. 10
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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