Bollettino Ufficiale n. 3 del 9 marzo 2022
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Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei))
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: '' Analogamente, ma limitatamente al periodo di durata previsto dalla concessione, tale opportunità è prevista anche per i gestori, pubblici e privati, di foreste di proprietà pubblica. ''.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 17/2014 )
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
'' a) per la specie porcino (Boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona; ''.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
'' b) per la specie ovolo (Amanita caesarea) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona; ''.
Art. 3
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 17/2014 )
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '' sentito il Corpo Forestale dello Stato '' sono sostituite dalle seguenti: '' sentita l'autorità competente ''.
Art. 4.
(Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 17/2014 )
1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 7 bis
(Associazioni dei raccoglitori)
1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni micologiche o gruppi micologici per contribuire alla salvaguardia e al miglioramento degli ecosistemi locali.
2. Le associazioni di raccoglitori possono attuare attività didattiche, azioni di studio, promozione, tutela e valorizzazione turistica e commerciale del fungo, anche in collaborazione con i consorzi ed enti pubblici ed eventuale patrocinio della Regione Liguria. ''.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 17/2014 )
1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '' ammanita cesarea '' sono sostituite dalle seguenti: '' Amanita caesarea ''.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 9 della l.r.17/2014 )
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
'' 4. I proventi conseguiti con i tesserini di cui al comma 2, dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10. ''.
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 17/2014 )
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
'' 2. I soggetti di cui al comma 1, entro il mese di settembre di ogni anno, devono trasmettere alla Regione una relazione dettagliata concernente la natura e l'ammontare dei proventi introitati durante l'anno precedente, con esclusivo riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonchè gli oneri sostenuti per la gestione. ''.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '' dalla raccolta '' sono sostituite dalle seguenti: '' dai proventi conseguiti con i tesserini ''.
Art. 8.
(Modifica all'articolo 11 della l.r. 17/2014 )
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
'' 1. Ai proprietari di terreni con superficie maggiore di mezzo ettaro, anche non contigui, e loro congiunti aderenti al consorzio è garantito l'accesso gratuito su tutto il territorio del consorzio stesso. ''.
2. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
'' 2. Agli aventi diritto, di cui al comma 1, il consorzio consegna tre tesserini gratuiti che consentano ai possessori l'accesso gratuito per la raccolta sui terreni del consorzio stesso. ''.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
'' 2bis. I consorzi possono prevedere, all'interno dei loro statuti, se l'agevolazione di cui al comma 1 sia estendibile anche agli affini di primo grado degli aventi diritto. ''.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 17/2014 )
1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
'' m) per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 2, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, viene revocata l'autorizzazione regionale. ''.
2. Le lettere n) e o) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 17/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
Art. 10.
(Disposizione transitoria)
1. Le modalità e la modulistica per la predisposizione e presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 17/2014 , come modificato dalla presente legge, sono definite dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.