Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

Indietro
Legge Regionale Liguria 1 giugno 2020, n. 10
Istituzione del garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
 
Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 giugno 2020


Art. 1
(Finalità)
1. La Regione concorre a realizzare, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 117, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto, nell'ambito delle materie di propria competenza, il rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti riconosciuti delle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale, anche mediante azioni, svolte in collaborazione con le autorità statali e internazionali, per favorire il loro reinserimento sociale, conformemente alle disposizioni sui diritti fondamentali e sociali affermati dalla Costituzione e in attuazione, in concorso con le Autorità dello Stato e le competenti Autorità internazionali, della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata con la Sito esternolegge 2 gennaio 1989, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987), della Convenzione di New York contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, ratificata con la Sito esternolegge 3 novembre 1988, n. 498 (Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nonché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la Sito esternolegge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952).


Art. 2
(Istituzione e nomina)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso la Giunta regionale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, quale organismo di garanzia, nell'ambito delle materie di competenza regionale, dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione, di arresto, di fermo, di custodia cautelare, di restrizione nei Centri di prima accoglienza e permanenza temporanea per stranieri, sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) o comunque sottoposte ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, scelto tra persone di comprovata competenza in materia di tutela dei diritti fondamentali che abbiano svolto attività di rilievo in ambito istituzionale, sociale o culturale, che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto tra mondo esterno e strutture carcerarie e che, in particolare, abbiano favorito la promozione di attività di inclusione sociale.
3. Il Garante deve essere in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente.
4. A tal fine, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è convocato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante stesso. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria avviene entro un mese.
5. Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.
6. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.


Art. 3
(Cause di ineleggibilità e incompatibilità)
1. Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto Consigliere regionale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Non sono eleggibili a Garante:
1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, della Città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive;
2) i dipendenti della Regione, della Città metropolitana, delle provincie, dei comuni e delle Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL);
3) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, della Città metropolitana, provinciale e comunale;
4) gli amministratori e i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
5) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la Città metropolitana, le provincie, i comuni e le ASL, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale previste dalla Sito esternol. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il Garante non può durante il mandato esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato.
5. L'ufficio del Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.


Art. 4
(Decadenza, sostituzione e revoca)
1. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
2. In caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria provvede alla sua sostituzione entro i successivi trenta giorni.


Art. 5
(Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure restrittive adottate nei confronti delle persone di cui alla presente legge siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabilite dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti vigenti;
b) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti ristretti siano assicurate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale, al miglioramento della qualità della vita e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi del supporto delle risorse esistenti sul territorio;
c) interviene anche d'ufficio sull'attività degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale sia maggioritaria, delle ASL e delle aziende ospedaliere, degli enti locali e di tutti quegli enti che comunque svolgono attività nelle materie di competenza regionale, per assicurare che i procedimenti attinenti diritti o interessi di cui siano titolari le persone di cui all'articolo 1 si svolgano regolarmente e nei termini previsti dall'ordinamento;
d) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone oggetto della presente legge, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano un'attività inerente a quanto segnalato;
e) favorisce la collaborazione della Regione, degli enti e delle associazioni nello svolgimento di attività lavorative, sportive, culturali e sociali nell'ambito degli Istituti penitenziari per adulti di cui all'Sito esternoarticolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario, sull'organizzazione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni e integrazioni e degli Istituti penali per i minorenni;
f) visita gli Istituti penitenziari, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di permanenza temporanea per stranieri, le strutture per il TSO, i posti di polizia, le caserme dei carabinieri e gli ospedali psichiatrici giudiziari incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi;
g) segnala, anche di propria iniziativa ai competenti organi e autorità regionali e statali e, ove necessario, internazionali, gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le irregolarità nei confronti delle persone ristrette;
h) assicura il rispetto del diritto all'istruzione garantito alle persone private della libertà personale, proponendo interventi volti al miglioramento del livello di istruzione di tali persone;
i) favorisce, in raccordo con le competenti autorità, programmi e interventi di formazione rivolti alle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale.
2. Il Garante informa periodicamente la Commissione consiliare competente in materia sull'attività svolta.


Art. 6
(Poteri)
1. Il Garante può richiedere alle amministrazioni penitenziarie le informazioni e la trasmissione dei documenti e degli atti che ritenga utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Garante può richiedere l'intervento di tutela diretto laddove ravvisi limitazioni, impedimenti o ostacoli incontrati nello svolgimento delle attività, previa segnalazione alle autorità competenti.
3. Il Garante, di propria iniziativa o su segnalazione ricevuta, istruisce le pratiche relative a fatti rilevanti, nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali, con ogni modalità che ritiene opportuna.
4. Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia infondata, archivia la richiesta ricevuta con atto motivato.
5. Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia fondata. intima all'ufficio competente la risoluzione e, comunque, la rimozione dell'irregolarità nel termine di quindici giorni.
6. Qualora l'ufficio non provveda nel termine di cui al comma 5, il Garante sollecita l'intervento delle competenti autorità e organismi nazionali e internazionali in modo da fornire la necessaria assistenza e tutela.
7. Il Garante può avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato, di centri di studi e ricerca.
8. In tutti i casi in cui sia possibile, il Garante propone all'amministrazione competente la soluzione in via generale di questioni determinate o relative a singole persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.


Art. 7
(Relazione annuale)
1. Il Garante entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.
2. La relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, previa audizione da parte della Commissione competente del Garante stesso.
3. La relazione è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e integralmente nel sito internet della Regione.


Art. 8
(Attività del Garante)
1. Il Garante propone alla Giunta regionale le iniziative e gli interventi volti a realizzare la tutela dei diritti fondamentali delle persone di cui all'articolo 1 e gli interventi per il reinserimento sociale dei detenuti.
2. Il Garante esprime, entro venti giorni dalla richiesta, il parere sugli atti della Regione e degli enti locali relativi alla condizione carceraria, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse che favoriscono le misure alternative alla detenzione, al trattamento inframurario, alla partecipazione della cittadinanza al processo di inclusione sociale e al volontariato penitenziario.
3. Il Garante sollecita gli enti locali alla promozione delle iniziative che favoriscono l'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla tutela della salute di persone in esecuzione penale .


Art. 9
(Coordinamento)
1. Il Garante collabora con i titolari di funzioni di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare le attività nell'ambito delle rispettive competenze.


Art. 10
(Trattamento economico)
1. Al Garante sono attribuiti un'indennità di funzione pari al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, nonché i rimborsi spese e i trattamenti di missione previsti per i dirigenti della Regione.


Art. 11
(Sede, organizzazione e struttura)
1. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni avvalendosi della struttura regionale di supporto, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.


Art. 12
(Disposizioni finali e transitorie)
1. In sede di prima attuazione della presente legge:
a) il Garante viene nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il Garante presenta la relazione di cui all'articolo 8 entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni decorrenti dalla nomina.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera a), e fino alla nomina del Garante, le relative funzioni sono svolte dal Difensore Civico della Regione al quale vengono contestualmente assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.


Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:
Anno 2020
prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 50.000,00 dalla Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'' - Programma 3 ''Altri fondi'' - Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 ''Servizi Istituzionali, generali e di gestione'' - Programma 1 ''Organi istituzionali'' - Titolo 1 ''Spese correnti'';
Anno 2021
prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'' - Programma 3 ''Altri fondi'' - Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 ''Servizi Istituzionali, generali e di gestione'' - Programma 1 ''Organi istituzionali'' - Titolo 1 ''Spese correnti'';
Anno 2022
prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'' - Programma 3 ''Altri fondi'' - Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 ''Servizi Istituzionali, generali e di gestione'' - Programma 1 ''Organi istituzionali'' - Titolo 1 ''Spese correnti''.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >