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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 1 agosto 2022, n. 10
Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario
 
Bollettino Ufficiale n. 12 del 3 agosto 2022

Art. 1.
(Adempimenti a carico dei beneficiari di contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica)
1. Dall'anno 2023 i soggetti attuatori beneficiari di contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica con risorse iscritte a bilancio regionale sono tenuti, nel periodo compreso tra la data della comunicazione della delibera di concessione del contributo e la data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione delle opere, ai seguenti adempimenti:
a) trasmettere alla Regione Liguria la scheda di monitoraggio, Appendice 6 delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e successive modificazioni e integrazioni, relativa allo stato di avanzamento degli interventi, nel rispetto della seguente tempistica:
1) primo invio entro un mese dalla data di comunicazione della delibera di concessione del contributo;
2) secondo invio entro la prima data utile tra le seguenti: 15 aprile (con aggiornamento dei dati al 31 marzo), 15 luglio (con aggiornamento dei dati al 30 giugno), 15 ottobre (con aggiornamento dei dati al 30 settembre) e 15 gennaio (dell'anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo, con aggiornamento dei dati al 31 dicembre dell'anno precedente);
3) invii successivi con cadenza trimestrale calcolata rispetto alla data di scadenza del secondo invio;
b) trasmettere alla Regione l'istanza di erogazione degli acconti e del saldo del contributo concesso, corredata delle certificazioni rilasciate dal responsabile unico del procedimento redatte in conformità a quanto previsto dalle linee guida di cui alla lettera a), entro sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla data di avvenuta consegna dei lavori, dalle date di raggiungimento delle quote percentuali di avanzamento lavori e dalla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione delle opere;
c) trasmettere alla Regione, con riferimento ai contributi assegnati a valere sui fondi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni, la modulistica inerente il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti) e successive modificazioni e integrazioni, debitamente compilata e sottoscritta dai responsabili unici del procedimento, entro il 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno;
d) procedere, con riferimento ai contributi assegnati a qualsiasi titolo quale finanziamento o cofinanziamento di opere pubbliche, all'invio dell'attestazione concernente il trimestrale aggiornamento sulla piattaforma della BDAP-MOP di cui al d.lgs. 229/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dei dati degli interventi finanziati.
2. L'inosservanza di uno o più adempimenti di cui al comma 1, reiterata per tre volte nell'arco temporale individuato dal medesimo comma, costituisce causa di inammissibilità di successive istanze presentate per beneficiare di ulteriori contributi per interventi infrastrutturali in materia diviabilità e mobilità ciclistica a valere sulle tre annualità di programmazione successive a quella in cui si è verificata l'ultima inadempienza.
3. Dell'accertamento delle inadempienze è data comunicazione scritta agli interessati.
4. La sanzione di cui al comma 2 non si applica alle istanze di contributo inerenti interventi aventi carattere di somma urgenza dichiarata ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)))
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2021 , sono aggiunte le parole: ''Per gli esercizi 2023-2024 il contributo di funzionamento è utilizzato esclusivamente per le spese correnti dell'esercizio di riferimento. ''.

Art. 3.
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)))
1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 22/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ''come aggiornate dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2021, n. 1122 (Approvazione aggiornamento delle ''Linee guida per la definizione della programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica e modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali'' approvate con la D.G.R. n. 336/2021) ''.
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 22/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ''nonché al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per la altre finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) e successive modificazioni e integrazioni. ''.

Art. 4.
(Spesa di progettazione di intervento di efficientamento energetico e miglioramento prestazionale di immobili di proprietà della Regione Liguria)
1. Per l'anno 2022 la Giunta regionale è autorizzata a effettuare la spesa inerente la progettazione definitiva dell'intervento di efficientamento energetico e miglioramento prestazionale, comprensivo del rifacimento corticale delle facciate, delle proprie sedi in Genova, via Fieschi 15 e 17, per un ammontare massimo di euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) al fine della partecipazione al programma regionale Liguria FESR 2021-2027 nelle more dell'approvazione del medesimo, fatta salva la possibilità dell'imputazione della spesa a valere sul programma stesso, qualora l'intervento nel suo complesso sia valutato ammissibile a finanziamento.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, per l'esercizio 2022:
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 ''Debito pubblico'', Programma 1 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'', Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', Programma 6 ''Ufficio tecnico'', Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 5.
(Contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carlo Felice)
1. Alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, alla quale la Regione partecipa in qualità di socio fondatore ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per l'anno 2022 un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (un milione/00).
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, per l'esercizio 2022:
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 (un milione/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 ''Debito pubblico'', Programma 1 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'', Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 5 ''Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali'', Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'', Titolo 1 ''Spese correnti''.

Art. 6.
(Incremento del contributo all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova)
1. Per l'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 22/2021 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, per l'esercizio 2022:
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 15 ''Politiche per il lavoro e la formazione professionale'', Programma 2 ''Formazione professionale'', Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 5 ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali'', Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'', Titolo 1 ''Spese correnti''.

Art. 7.
(Modalità di gestione del Fondo unico nazionale turismo di conto capitale)
1. La Regione, al fine di dare attuazione al decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 marzo 2022 (Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ) e ai successivi atti attuativi e di programmazione di cui all'articolo 5 del citato decreto, si avvale, per le attività di gestione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale assegnate alla Regione Liguria per l'anno 2022 della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Gli oneri finanziari per le attività di cui al comma 1 sono quantificati nel limite complessivo di euro 80.000,00 (ottantamila/00) di cui euro 40.000,00 (quarantamila/00) per l'esercizio 2022, euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) per l'esercizio 2023 ed euro 16.000,00 (sedicimila/00) per l'esercizio 2024.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:
anno 2022
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 ''Debito pubblico'', Programma 1 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'', Titolo 1 ''Spese correnti'';
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 7 ''Turismo'', Programma 1 ''Sviluppo e valorizzazione del turismo'', Titolo 1 ''Spese correnti'';
anno 2023
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 50 ''Debito pubblico'', Programma 1 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'', Titolo 1 ''Spese correnti'';
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) in termini di competenza alla Missione 7 ''Turismo'', Programma 1 ''Sviluppo e valorizzazione del turismo'', Titolo 1 ''Spese correnti'';
anno 2024
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 16.000,00 (sedicimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 50 ''Debito pubblico'', Programma 1 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'', Titolo 1 ''Spese correnti'';
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 16.000,00 (sedicimila/00) in termini di competenza alla Missione 7 ''Turismo'', Programma 1 ''Sviluppo e valorizzazione del turismo'', Titolo 1 ''Spese correnti''.

Art. 8.
(Anticipazione risorse in favore del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872 (Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina))
1. Al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie per la gestione dell'emergenza Ucraina in atto, nelle more dei trasferimenti statali sulla contabilità speciale n. 6340 è autorizzata, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, dell'O.C.D.P.C. 872/2022, o di eventuali successive O.C.D.P.C., l'anticipazione non onerosa, a favore del Commissario delegato ai sensi dell'O.C.D.P.C. 872/2022, nel limite massimo di euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) per la tempestiva attivazione delle misure allo stesso attribuite dalla citata ordinanza.
2. Il Commissario delegato provvede al riversamento al bilancio regionale delle somme per un importo corrispondente a quello oggetto di anticipazione, trasferendole dalla contabilità speciale, sulla quale transiteranno le assegnazioni erariali di cui all'articolo 6 della O.C.D.P.C. 872/2022, ottenutane la disponibilità, nel termine di trenta giorni e comunque entro e non oltre la chiusura dell'esercizio in corso.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, per l'esercizio 2022:
stato di previsione dell'entrata
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) al Titolo 5 ''Entrate da riduzione di attività finanziarie'', Tipologia 200 ''Riscossione di crediti di breve termine'';
stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) alla Missione 11 ''Soccorso civile'', Programma 1 ''Sistema di protezione civile'', Titolo 3 ''Spese per incremento attività finanziarie''.

Art. 9.
(Sottoscrizione di azioni di Porto Antico di Genova S.p.A. da parte di FI.L.S.E. S.p.A.)
1. FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere con propri fondi, fino al limite massimo di euro 1.100.000,00 (un milione centomila/00), nel corso del 2022, azioni di Porto Antico di Genova S.p.A. in occasione dell'aumento del capitale sociale finalizzato al finanziamento degli investimenti del Piano a Medio Termine 2021 - 2025 di Porto Antico di Genova S.p.A..

Art. 10.
(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)
1. Al fine di intervenire con urgenza a sostegno del settore suinicolo, a fronte dei rischi di contaminazione dal virus della peste suina africana, la Regione attua quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , impiegando le risorse stanziate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2022 (Ripartizione del ''Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza'') per interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza del comparto suinicolo e nella filiera relativa alla raccolta, trattamento e trasformazione delle carni di cinghiale (sus scrofa), in conformità alle norme nazionali e dell'Unione europea, compresi gli interventi sulle popolazioni selvatiche di cinghiali finalizzati al depopolamento e al campionamento, stoccaggio e smaltimento delle carcasse dei suidi deceduti per cause naturali oppure abbattuti nell'ambito delle attività di depopolamento.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

Art. 11.
(Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 28 (Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri))
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1 bis. La Regione Liguria riconosce la strategicità del Salone Nautico Internazionale di Genova quale manifestazione finalizzata alla promozione sui mercati internazionali delle produzioni liguri del settore nautico. ''.

Art. 12.
(Disposizione di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 9, 10 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 13.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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