Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Modifica all’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “dicembre e gennaio.” è inserito il seguente periodo: “Le Province, nel caso in cui in zone del loro territorio sia vietata la caccia a causa della presenza di neve, allo scopo di ricondurre la popolazione di cinghiali a livelli sostenibili, garantiscono il raggiungimento del contingente prestabilito, attuando i piani di abbattimento con l’utilizzo dei soggetti di cui all’articolo 36, comma 2. A tal fine i soggetti incaricati degli abbattimenti sono allertati con un giorno di preavviso dalla Provincia interessata.”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 17 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando