Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento
Bollettino Ufficiale n. 10 del 20 luglio 2022
Art. 1
(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)))
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della l.r. 22/2021 , le parole: '' Fondo di rotazione '' sono sostituite dalle seguenti: '' Fondo per anticipazione di cassa ''.
Art. 2
(Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace))
1. Il comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 28/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
'' 1. La cessione a titolo gratuito di apparecchiature e materiali sanitari dismessi o il sostegno all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari è effettuata in favore di strutture sanitarie operanti in Paesi in via di sviluppo o in ritardo di sviluppo o in transizione che presentino le necessarie caratteristiche per l'utilizzo delle apparecchiature e dei materiali stessi, tramite enti senza scopo di lucro operanti nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, appartenenti al Terzo Settore e iscritti negli appositi registri o anagrafi nazionali o regionali. ''.
Art. 3
(Modifica all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
1. Il comma 1 ter 2 dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall'articolo 33 della l.r. 22/2021 , è sostituito dal seguente:
'' 1 ter 2. La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica. ''.
Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici))
1. L'articolo 4 bis della l.r. 27/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 4 bis
(Conciliazioni stragiudiziali)
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 ) e di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modificazioni e integrazioni, la quantificazione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico può essere definita mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) o, qualora non esistente, dal comune, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale definisce le procedure per l'accertamento degli usi civici e per le conciliazioni stragiudiziali di cui al comma 1 nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente e dal presente articolo.
3. La conciliazione di cui al comma 1 è conclusa sulla base di una perizia di stima di cui all'articolo 4, comma 3, che tenga conto dei parametri economici definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione.
4. Per la quantificazione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione del bene si tiene conto del valore di riferimento di cui al comma 3, incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno. All'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.
5. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al 6 per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.
6. L'abbattimento previsto al comma 4 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924.
7. Le somme introitate dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla l. 278/1957 o, qualora non esistente, dal comune, a seguito delle conciliazioni stragiudiziali riguardanti terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse, rispettivamente, della collettività dell'amministrazione separata dei beni di uso civico, se costituita, o del comune.
8. Il procedimento di cui al presente articolo, ivi compresa l'autorizzazione regionale di cui al comma 1, non produce alcun effetto in materia paesistico-ambientale e la destinazione d'uso del bene è determinata in ogni caso nell'ambito della pianificazione paesaggistica condivisa con lo Stato, ai sensi della vigente normativa. ''.
Art. 5
(Abrogazione del comma 7 dell'articolo 34 quater della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))
1. Il comma 7 dell'articolo 34 quater della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 6
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009))
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 44/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
'' 2 bis. La Regione può destinare eventuali economie di bilancio sulle risorse destinate alle azioni di incentivazione all'uso del trasporto pubblico di cui al comma 2 alla realizzazione di interventi di mobility management previsti nel Piano Spostamenti Casa Lavoro. ''.
Art. 7
(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))
1. All'articolo 22 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: ''dei singoli interventi '' sono inserite le seguenti: '', le modalità di attuazione, rendicontazione e monitoraggio sull'avanzamento degli stessi '';
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
''1 bis. In relazione alla diversa tipologia di contributi, la Giunta regionale determina i tempi di realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 21, comma 2, e concede eventuali proroghe in caso di comprovata necessità derivante da circostanze non imputabili al beneficiario e su motivata istanza dello stesso.
1 ter. Decorso inutilmente il termine individuato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 bis, la Regione diffida il beneficiario a provvedere entro un congruo termine.
1 quater. Decorso il termine assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell'inerzia, la Giunta regionale dispone la revoca del finanziamento e il recupero delle risorse già erogate, maggiorate degli interessi legali.
1 quinquies. Nel caso in cui il beneficiario non provveda a rendicontare l'avanzamento degli interventi secondo le modalità definite ai sensi del comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 4.
1 sexies. Ai contributi disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni. ''.
Art. 8
(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 27 della l.r. 31/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione. ''.
Art. 9
(Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 2 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria))
1. L'articolo 25 della lor. 2/2022 , è sostituito dal seguente:
''Articolo 25
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'anno 2022 dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10 e 15 della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 7.000,00 ed euro 13.000,00 per un totale di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:
Anno 2023
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 20.000,00 (ventimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', Programma 11 ''Altri servizi generali'', Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 16 ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', Programma 1 ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', Titolo 1 ''Spese correnti''.
Anno 2024
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 20.000,00 (ventimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', Programma 11 ''Altri servizi generali'', Titolo 1 ''Spese correnti'' e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 16 ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', Programma 1 ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', Titolo 1 ''Spese correnti''. ''.
Art. 10
(Adeguamento ai requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private)
1. Le strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private già autorizzate, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle attività ai sensi della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997 ) e successive modificazioni e integrazioni, e della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e successive modificazioni e integrazioni, si adeguano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, approvati dalla Giunta regionale, secondo la tempistica di seguito indicata:
a) tre mesi per i requisiti organizzativi;
b) sei mesi per i requisiti impiantistici e tecnologici;
c) un anno per i requisiti strutturali.
2. I suddetti termini decorrono, in prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))
1. All'articolo 13 della l.r. 13/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
''1. In considerazione della situazione di alta severità idrica del Distretto dell'Appennino Settentrionale, come dichiarata in data 4 luglio 2022 dall'Autorità competente, al fine di garantire la realizzazione di interventi strutturali adeguati e coerenti con il piano d'ambito per assicurare le risorse potabili al territorio ricadente nell'ATO Ovest Imperia, nonché interventi emergenziali finalizzati a preservare l'uso idropotabile dell'acqua, a fronte della situazione di grave crisi idrica, è autorizzata l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 5.800.000,00 (cinquemilioniottocentomila/00) a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, a favore del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ATO Ovest Imperia. '';
b) al comma 2, il primo periodo è soppresso e la parola: ''riduce '' è sostituita dalle seguenti: ''può ridurre '';
c) al comma 3, le parole: ''nell'ambito del ''Piano Nazionale degli interventi del settore idrico - sez. invasi'' di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni'', sono soppresse.
Art. 12
(Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue)
1. La Regione, al fine di ridurre i consumi della risorsa idrica e incrementare il riciclo e il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate nell'ottica del mantenimento e conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, adotta misure di risparmio idrico.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce criteri per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali, in funzione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, escluso il riutilizzo di acque reflue nell'ambito delle stesse attività che le hanno originate nel rispetto delle norme tecniche statali vigenti. Tali criteri costituiscono misura del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il rispetto dei criteri di cui al comma 2 è presupposto per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13
(Disposizioni per l'utilizzo dell'acqua piovana)
1. La Regione, al fine di contribuire al razionale impiego delle risorse idriche e contrastare gli effetti della crisi idrica, adotta misure per promuovere la raccolta e il riutilizzo sia per uso pubblico che privato dell'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri che costituiscono misura del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2006, n. 8 (Istituzione dell'Onorificenza Croce di San Giorgio))
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 8/2006 , le parole: '' Il suo peso è di 22 grammi e il diametro di 4 centimetri. '', sono soppresse.
Art. 15
(Modifica all'articolo 47 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR. ''.
Art. 16
(Modifica all'articolo 47 ter della l.r. 36/1997 )
1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 47 ter della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis non si applicano ai comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR. ''.
Art. 17
(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, le parole: ''aventi strumento urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale, '', sono soppresse;
b) alla fine, sono inserite le seguenti parole: ''e non trova applicazione per i comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR ''.
Art. 18
(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''2. I confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua, definiti a seguito della consultazione e del coinvolgimento degli enti locali interessati e all'esito delle conferenze svolte ai sensi dell'articolo 22 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 14 bis della presente legge, sono riportati nelle cartografie contenute nell'Allegato A. I confini delle altre aree protette sono quelli dei relativi provvedimenti istitutivi o quelli definiti nel Piano del Parco. ''.
Art. 19
(Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 12/1995 )
1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 47 bis
(Disposizioni di prima applicazione e transitorie per i territori di nuovo inserimento nelle aree protette)
1. Fino all'adozione della zonizzazione definitiva di cui al comma 3, ai territori di nuovo inserimento nelle aree protette contenuti nell'Allegato A di cui al comma 2 dell'articolo 14 si applica la zonizzazione provvisoria riportata nelle cartografie contenute nell'Allegato B.
2. Ai territori di nuovo inserimento nelle aree protette si applicano le disposizioni corrispondenti alla tipologia di zona contenute nei rispettivi Piani, tenuto conto della zonizzazione provvisoria di cui al comma 1.
3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle cartografie di cui agli Allegati A e B, gli Enti Parco adottano la zonizzazione definitiva aggiornando i relativi Piani.
Allegato A (articolo 14, comma 2)
Allegato B (articolo 47 bis).'' .
Art. 20
(Modifica al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali er la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, tra le parole: ''pubblica sicurezza'' e ''gli interventi'' sono inserite le seguenti: ''che, per gli interventi di telenarcosi attuati direttamente, si possono avvalere del supporto farmacologico e della supervisione del servizio veterinario pubblico, che provvede alla prescrizione, alla fornitura e al dosaggio della sostanza narcotica da impiegare nei singoli casi; tale supporto deve essere fornito nei modi e nei tempi più idonei ad assicurare la tempestiva rimozione dei rischi per la pubblica incolumità;''.
Art. 21
(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))
1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 10 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''1 quater. Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le medesime disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale per le polizie locali, ove le stesse siano compatibili con la maggiore ampiezza della sfera territoriale di competenza e con la specificità delle funzioni esercitate. ''.
Art. 22
(Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria))
1. 1. L'articolo 44 della l.r. 4/2022 , è sostituito dal seguente:
''Articolo 44
(Nucleo di valutazione)
1. Il nucleo di valutazione è un organo collegiale, composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, scelti tra soggetti esterni all'ente. La Giunta regionale individua uno dei tre componenti in qualità di presidente.
2. In sede di prima applicazione, ai fini del computo del cumulo dei mandati di cui al comma 1, non si tiene conto di ogni periodo comunque svolto come componente nell'organo denominato nucleo di valutazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere nominati tra coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto rapporti simili nei tre anni precedenti la designazione.
5. Il nucleo di valutazione:
a) rende il parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi dell'articolo 43, comma 1;
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità, fornendo i necessari pareri al riguardo;
c) misura e valuta la performance organizzativa dell'ente e ne monitora l'andamento anche tenendo conto di indicatori di impatto finale e delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti;
d) comunica tempestivamente all'Amministrazione regionale le eventuali criticità riscontrate;
e) valida la relazione sulla performance;
f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
g) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, dei direttori generali e dei direttori, nonché l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;
h) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabiliti ulteriori specifici requisiti per la nomina e individuate ulteriori funzioni anche secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.
7. L'ambito di competenza del nucleo di valutazione è esteso alle agenzie regionali.
8. Il compenso annuo omnicomprensivo, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, spettante ai componenti del nucleo di valutazione, relativamente all'attività prestata per la Regione, è determinato complessivamente in euro 18.000,00, assicurando comunque una maggiorazione del 20 per cento del compenso del presidente del nucleo. Il compenso spettante, pertanto, al presidente è determinato in euro 6.750,00 annui omnicomprensivi mentre quello degli altri componenti in euro 5.625,00.
9. Previa convenzione con le agenzie regionali, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione il compenso aggiuntivo dei componenti del nucleo di valutazione a carico delle agenzie regionali, che non potrà comunque superare la spesa complessiva sostenuta dagli stessi nell'anno 2021 decurtata del 30 per cento. ''.
Art. 23
(Misure urgenti di contrasto alla peste suina africana (PSA))
1. Al fine di contenere il dilagare della peste suina africana, la Regione Liguria, oltre a quanto disposto dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 , attua adeguate politiche per la sorveglianza epidemiologica sui cinghiali e misure di contrasto e di eradicazione del virus della PSA e per la regolamentazione delle attività agro-silvo-pastorali, delle attività outdoor, della caccia al cinghiale e delle altre attività venatorie nelle aree interessate dalla PSA.
2. La Regione comunica al Commissario straordinario per la PSA entro il 1° ottobre di ogni anno:
a) l'elenco delle zone in cui è suddiviso il territorio venabile per l'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva e delle rispettive squadre di assegnazione;
b) i componenti delle squadre di caccia al cinghiale e i nominativi dei rispettivi capisquadra e dei vice-capisquadra;
c) l'elenco di tutte le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie e dei rispettivi titolari.
3. A partire dal 2023 la Regione comunica altresì al Commissario straordinario per la PSA, entro il 1° giugno di ogni anno, i dati dei carnieri e gli abbattimenti per classi ponderali, riferiti al cinghiale per la stagione precedente. 3.
4. Gli ambiti territoriali di caccia (AATTCC) e i comprensori alpini (CCAA) il cui territorio ricade all'interno della zona infetta da PSA individuano e comunicano ai servizi veterinari territorialmente competenti e alla vigilanza regionale, secondo le modalità stabilite dalla Regione: 4.
a) il nominativo del caposquadra abilitato e dei suoi vice, che lo sostituiscono in caso di assenza, per l'esercizio della caccia al cinghiale. Tali soggetti vigilano sul rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali stabilite dalla Regione; in assenza delle figure sopraccitate, i restanti componenti del gruppo, comunque organizzato, non possono esercitare la caccia al cinghiale;
b) l'indirizzo e la località e, qualora di difficile individuazione, le coordinate GPS del sito presso il quale sono raccolti i cinghiali abbattuti. Tale sito non può essere ubicato presso aziende suinicole. Le parti di carcassa, il sangue e i visceri sono trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi.
5. E' vietato in tutto il territorio della Regione interessato dalla presenza della PSA abbandonare parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
6. I cacciatori, la vigilanza regionale e tutti coloro che rinvengono cinghiali morti sono tenuti a segnalare il ritrovamento al servizio veterinario territorialmente competente, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica. I servizi veterinari competenti per territorio effettuano i campionamenti e li inviano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Lo smaltimento della carcassa avviene sotto la responsabilità dei servizi veterinari territorialmente competenti.
7. Il caposquadra e i suoi sostituti, di cui al comma 4 del presente articolo, hanno l'obbligo di seguire un apposito corso di formazione sulla biosicurezza organizzato dai rispettivi AATTCC e CCAA o dalle associazioni venatorie.
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 1 del d.l. 9/2022 , le attività agro-silvo-pastorali, le attività outdoor, la caccia al cinghiale in braccata al di fuori dell'area di circolazione virale attiva e le altre forme di caccia sono consentite, in zona di restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, nel rispetto delle misure di biosicurezza e secondo quanto previsto dalla Regione con i provvedimenti già adottati, o con ulteriori atti da adottarsi, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.
Art. 24
(Modifica alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 12 (Norme per l'attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali))
1. 1. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 12/2020 , dopo la parola: '' incerto '' sono inserite le seguenti: '' o comunque per ragioni topografiche ''.
Art. 25
(Disposizione di invarianza finanziaria)
1. 1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 26
(Dichiarazione di urgenza)
1. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.