Bollettino Ufficiale n. 9 del 14 luglio 2021
Art. 1
(Modalità di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure)
1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute e di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 con l'esercizio delle libertà e i diritti delle persone di assistenza e visita ai pazienti ricoverati, la presente legge detta disposizioni organizzative per l'accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure.
2. L'accesso a strutture ospedaliere del territorio ligure è consentito a familiari e visitatori in possesso della certificazione verde (Green Pass) Covid-19 di cui all'Sito esternoarticolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 giugno 2021, n. 87 , con le modalità indicate dalle linee guida dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il direttore sanitario della struttura ospedaliera, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive, necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
4. Le certificazioni verdi Covid-19 di cui al comma 2 sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alle strutture di cui al comma 1, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, per le finalità della presente legge e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. E' esclusa la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni.
Art. 2
(Norma di invarianza finanziaria)
1 Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.