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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 13 luglio 2020, n. 17
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1
 
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 luglio 2020


Art. 1.
(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f), le parole: ''. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere; '' sono sostituite dalle seguenti: '', secondo le modalità previste dall'articolo 52 bis '';
b) alla lettera h), le parole: ''del Capo V bis della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei Titoli IV e V della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni '';
c) la lettera k) è abrogata.


Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 12
(Requisiti di onorabilità per l'accesso e l'esercizio delle attività)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ) e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione ivi previste. ''.


Art. 3
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2007 )
1. All'articolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. '';
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
'' 1 bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. ''.


Art. 4.
(Modifica all'articolo 18 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 bis ''.


Art. 5.
(Inserimento dell'articolo 26 ter della l.r. 1/2007)
1. Dopo l'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 26 ter
(Qualifica di ''Bottega Ligure'')
1. La Regione riconosce il valore degli esercizi commerciali cosiddetti ''di prossimità'' quali luoghi di incontro, di servizio e presidio sociale ed urbano del territorio ligure, imprescindibile per la vivibilità dei centri urbani.
2. Al fine di scongiurare il rischio di chiusura, nonché evitare fenomeni di desertificazione commerciale e sociale, la Regione rilascia il marchio ''Bottega Ligure'' agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 15, comma 1 , lettera a), alle botteghe storiche di cui alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Regione, attraverso la creazione del marchio ''Bottega Ligure'' si propone:
a) la salvaguardia e la promozione dei centri storici e urbani liguri quale elemento di attrazione della Liguria;
b) il sostegno di un sistema di certificazione dell'offerta commerciale in grado di garantire adeguati livelli di qualità e specificità;
c) la creazione di uno strumento di individuazione e riconoscimento dei negozi di qualità da parte del consumatore al fine di una maggiore garanzia e di sicurezza dell'acquisto.
4. La Regione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, stabilisce con successivo provvedimento della Giunta regionale:
a) i requisiti e le caratteristiche che devono essere in possesso degli esercizi commerciali di cui al comma 2 al fine di ottenere il rilascio e l'utilizzo del marchio ''Bottega Ligure'';
b) le modalità e i termini con cui deve essere presentata domanda per il rilascio del marchio ''Bottega Ligure'';
c) i contenuti e la grafica del logo ''Bottega Ligure'';
d) ogni altro elemento utili ai fini dell'applicazione del presente articolo.
5. L'utilizzo abusivo della qualifica e del logo di ''Bottega Ligure'' da parte di un esercizio commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Il Comune è competente per l'applicazione della sanzione e ne introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.''.


Art. 6.
(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
''f bis) per organizzatore, il soggetto pubblico o privato che progetta, organizza, realizza e promuove le manifestazioni commerciali su aree pubbliche; '';
b) dopo la lettera k bis), sono aggiunte le seguenti:
''k ter) per modico valore, il prezzo di vendita di singoli prodotti o manufatti non superiore ad euro 200,00 (duecento/00);
k quater) per hobbisti, le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall'esercizio della relativa attività, esclusi i settori alimentare e dell'abbigliamento;
k quinquies) per opere dell'ingegno e artistiche, i manufatti, le opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo aventi modico valore, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico, non create in serie, ma singolarmente dall'operatore anche se con materiali e componenti forniti da terzi, escluse quelle del settore alimentare;
k sexies) per creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, i manufatti e le opere di cui alla lettera k quinquies). ''.


Art. 7.
(Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 32
(Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie)
1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il Comune deve approvare entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. Lo stesso organizzatore può realizzare una sola manifestazione straordinaria all'anno nel medesimo Comune. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell'elenco approvato. Le manifestazioni storiche, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k bis), sono individuate dal Comune previa verifica con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.
3. L'elenco di cui al comma 2 deve essere concordato dal Comune con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. Il Comune può, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell'elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è pervenuti all'accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, motivando tale decisione in base all'articolo 27, comma 1, lettere g), h) e k bis).
4. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie partecipano, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, nonché gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche ai sensi dell'articolo 32 bis. ''.


Art. 8.
(Inserimento dell'articolo 32 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 32 bis
(Hobbisti e creatori delle opere dell'ingegno e artistiche)
1. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, gli hobbisti, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k quater), e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k sexies). Tali operatori possono partecipare fino ad un massimo di ventiquattro volte all'anno e possono vendere, barattare, proporre o esporre nella medesima manifestazione prodotti e oggetti di modico valore, la cui somma complessiva non deve essere superiore ad euro 1.000,00 (mille/00).
2. Gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e devono munirsi di un tesserino, rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o la manifestazione straordinaria scelta; il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di anni cinque, anche non consecutivi, trascorsi i quali i suddetti operatori non professionali, per poter esercitare l'attività, devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non è cedibile o trasferibile.
3. Prima dell'assegnazione del posteggio, gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono fare vidimare all'organizzatore il tesserino, sul quale vengono indicati il nome della manifestazione e la data, con apposizione del timbro, previa verifica dell'osservanza del limite annuo di ventiquattro manifestazioni da parte dell'operatore. Nel caso in cui la manifestazione sia gestita direttamente dal Comune, gli operatori fanno vidimare a quest'ultimo il tesserino.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 143, comma 3 septies.
5. Gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione ed esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza; in caso di violazioni si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui all'articolo 143, comma 2, e le sanzioni di cui all'articolo 144.
6. L'organizzatore, prima dell'inizio di ogni manifestazione commerciale su aree pubbliche alla quale partecipano gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, deve redigere e trasmettere al Comune, almeno tre giorni prima della manifestazione, un elenco contenente i dati identificativi e il codice fiscale di ogni operatore presente alla manifestazione.
7. Il Comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all'articolo 36, stabilisce le disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. ''.


Art. 9.
(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 1/2007 )
1. L'articolo 35 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 35
(Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)
1. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari di cui all'articolo 28 consente il consumo immediato di prodotti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 bis.
2. Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. ''.


Art. 10.
(Modifiche all'articolo 36 della l.r.1/2007 )
1. All'articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera h) del comma 1, sono aggiunte le seguenti:
''h bis) le disposizioni operative di cui all'articolo 32 bis relative alle modalità di partecipazione degli hobbisti e dei creatori delle opere dell'ingegno e artistiche;
h ter) il divieto della vendita di merci usate o la previsione di specifiche aree del mercato, anche ai margini dello stesso, in cui sia riservata la vendita di merci usate. '';
b) alla fine del comma 3, sono aggiunte le parole: '', rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. ''.
c) il comma 4 è abrogato.


Art. 11.
(Inserimento dell'articolo 51 ter della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 51 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 51 ter
(Home restaurant)
1. Costituisce attività di home restaurant l'evento caratterizzato dalla somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuato presso la propria abitazione da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.
2. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, consentendo l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità; deve essere utilizzata la modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale, in recepimento degli Accordi della Conferenza unificata in materia.
3. Gli home restaurants devono rispondere ai requisiti previsti dalla programmazione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 3 e non possono effettuare vendita per asporto.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 142. ''.


Art. 12.
(Inserimento dell'articolo 52 bis della l.r. 1/2007 )
1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 52 bis
(Consumo immediato di prodotti)
1. L'esercizio del consumo immediato di prodotti presso gli esercizi di vicinato e le imprese artigiane del settore alimentare è consentito utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Il consumo immediato di prodotti è, altresì, consentito nella vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 è permesso l'utilizzo di piani di appoggio non apparecchiati e sgabelli. Possono essere fornite alla clientela solamente stoviglie e posate a perdere di materiale biodegradabile, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa. Non è consentita la presenza di tavoli e sedie, l'attività di servizio assistito e la fornitura al pubblico di menù. E' consentita l'esposizione di cartelloni o lavagne in cui siano indicati i prodotti offerti.
3. Devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie, laddove necessarie; il consumo immediato di prodotti deve rispondere ai requisiti previsti dalla programmazione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 3.
4. I soggetti che effettuano l'esercizio del consumo immediato di prodotti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ad esclusione delle imprese artigiane. ''.


Art. 13.
(Modifica all'articolo 55 della l.r. 1/2007 )
1. Il comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''3. La Giunta regionale, nel caso in cui i comuni non adottino il Piano di cui al comma 2, può esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 8, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei comuni del suddetto Piano. ''.


Art. 14.
(Modifiche all'articolo 81 della l.r. 1/2007 )
1. All'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera l) del comma 1, è aggiunta la seguente:
''l bis) la trasformazione da impianto di distribuzione carburanti con assistenza di apposito personale a impianto funzionante in modalità self-service pre-pagamento senza assistenza di apposito personale. '';
b) al comma 3, dopo le parole: ''di cui alle lettere b), c), d), e), h) '' sono inserite le seguenti: ''e l bis) ''.


Art. 15.
(Modifica all'articolo 84 della l.r. 1/2007 )
1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dello Stato '' sono sostituite dalle seguenti: ''pubbliche e delle società da queste controllate o partecipate ''.


Art. 16.
(Modifica all'articolo 143 della l.r. 1/2007 )
1. Dopo il comma 3 sexies dell'articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
''3 septies. Agli hobbisti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k quater), e ai creatori delle opere dell'ingegno e artistiche di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k sexies), in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 bis, commi 2 e 3, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale. ''.


Art. 17.
(Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


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