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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 11 maggio 2017, n. 10
Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
 
Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017

Art. 1.
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''Provincia '' è sostituita dalla seguente: ''Regione ''.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''Provincia '' è sostituita dalla seguente: ''Regione ''.
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dipendenti dalle Province '' sono soppresse.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''aventi sede nel territorio provinciale '' sono soppresse.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''nell'ultima '' sono sostituite dalle seguenti: ''nella precedente '' e alla fine sono aggiunte le parole: ''Il tesserino venatorio deve comunque essere riconsegnato entro e non oltre la data del 15 ottobre dell'anno di chiusura della relativa stagione venatoria. ''.
2. Il comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato. ''.
3. I commi 9 e 9 bis dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''affidata alle Province '' sono sostituite dalle seguenti: ''esercitata dalla Regione ''.
2. Al comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''dipendenti dalle Province '' sono soppresse.
3. Al comma 11 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''delle Province '' sono soppresse.
4. Al comma 12 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''Le Province comunicano '' sono sostituite dalle seguenti: ''La Regione comunica ''.

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 49 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''anche provinciali '' sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''e provinciali '' sono soppresse.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 50 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: '', sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, '' sono soppresse.

Art. 8.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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