Bollettino Ufficiale n. 16 del 15 novembre 2017
Art. 1
(Finalità)
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) la presente legge, al fine di rafforzare le peculiarità caratteristiche dell'economia regionale portandole a livelli di crescita ed eccellenza, è finalizzata alla tutela e qualificazione dell'impresa balneare ligure in considerazione delle specifiche caratteristiche delle aree demaniali a uso turistico ricreativo della Liguria, connotate da litorali di ridotte dimensioni aperti a forti mareggiate, e dell'importanza del ruolo delle attività balneari nella vita e nell'economia delle località costiere, nonché del vero e proprio modello tipico di insediamento balneare ligure, con le sue funzioni organizzative.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari liguri, così come definite all'articolo 2, in quanto connotanti il paesaggio costiero costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione.
Art. 2
(Definizione dell'impresa balneare ligure)
1. È considerata impresa balneare ligure, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa ligure, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:
a) esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare così come definito all'articolo 29 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni;
b) rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
Art. 3
(Azioni di tutela)
1. La Regione, nel riconoscere il ruolo sociale, economico, turistico, storico e culturale delle imprese balneari, nel Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUD) di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri.
2. I comuni nella redazione del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 11bis della l.r.13/1999 e successive modificazioni e integrazioni individuano le aree destinate alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 4
(Azioni di promozione)
1. La Regione, in ambito turistico promozionale, attiva azioni ed iniziative tese a:
a) riconoscere il ruolo fondamentale della categoria delle imprese balneari liguri all'interno del sistema turistico regionale;
b) realizzare un marchio di qualità quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure in quanto attività radicata nel territorio regionale e rappresentante parte della cultura e storia locale.
2. Con atto della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di rilascio del marchio di cui al comma 1.
Art. 5
(Azioni di qualificazione)
1. La Regione predispone, negli strumenti di pianificazione territoriale, una specifica disciplina delle aree balneari volta a:
a) la conservazione dei caratteri distintivi dei volumi e dei manufatti della tradizione dell'impresa balneare;
b) la promozione delle trasformazioni dei manufatti esistenti non più coerenti con gli obiettivi paesaggistici e ambientali di piano.
Art. 6
(Valore aziendale dell'impresa balneare ligure)
1. In qualsiasi caso è riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare ligure può a sua cura e spese dotarsi di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato il valore complessivo dell'azienda, costituito, oltre che dal patrimonio aziendale, dall'avviamento.
Art. 7
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese balneari che operano in qualsiasi comune costiero della regione compresi i comuni facenti parte delle circoscrizioni di competenza delle Autorità di sistema portuale.
Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 9
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.