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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge Regionale Lazio num. 9 del 1 luglio 2021
Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo
 
Numero BUR: 67
Data BUR: 06/07/2021


Art. 1

(Finalità)


1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, riconoscendo l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei figli e il diritto degli stessi di trascorrere lo stesso tempo con ciascuno dei genitori, favorisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con i genitori anche dopo la separazione, l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'unione civile e della convivenza di fatto che provocano squilibri e difficoltà psicologiche ed economiche.

Art. 2

(Oggetto)


1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:

a) protocolli d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private nonché con le parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con l'obiettivo di individuare strumenti di flessibilità lavorativa che favoriscano le relazioni familiari anche dopo la separazione, l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'unione civile e della convivenza di fatto;

b) misure di sostegno volte a garantire le condizioni per il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa del genitore che si ritrovi in condizione di difficoltà economica.

Art. 3

(Beneficiari)


1. Sono beneficiari degli interventi di sostegno previsti dalla presente legge i genitori, residenti nella Regione, che si trovino in una condizione di difficoltà economica a seguito della pronuncia dell'organo giurisdizionale all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa familiare all'altro genitore, con un reddito ISEE non superiore a 20.000,00 euro.

2. Le misure di sostegno previste dalla presente legge sono revocate qualora i genitori vengano meno ai doveri di cura e mantenimento dei figli.

3. Sono esclusi dagli interventi di sostegno previste dalla presente legge i genitori proprietari di un ulteriore immobile oltre quello assegnato all'altro genitore; sono, altresì, sospesi dagli interventi di sostegno, fino alla definizione del giudizio, i genitori nei confronti dei quali è esercitata azione penale per le fattispecie di cui agli articoli 388, 570, 570 bis, 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 612 bis e 612 ter del codice penale nei confronti dell'altro genitore o dei figli.

Art. 4

(Misure di sostegno economico)


1. La Regione riconosce ai beneficiari misure di sostegno economico, quali in particolare:

a) riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare a compensazione delle somme corrisposte attraverso il portale dei pagamenti elettronici ai fini della compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;

b) contributo una tantum di importo non superiore a 10.000,00 euro, riconosciuto al genitore in condizione di disoccupazione involontaria;

c) contributo una tantum di un importo non superiore a 1.000,00 euro per l'acquisto di medicinali per i figli minori di tre anni.

2. La Regione definisce, con il regolamento regionale di cui all'articolo 7, i criteri di priorità per accedere alle misure di cui al comma 1, tra i quali la presenza nel nucleo familiare di un figlio minore o con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).



Art. 5

(Interventi di sostegno abitativo)

1. La Regione prevede a favore dei beneficiari i seguenti interventi di sostegno abitativo:

a) contributo non inferiore a 200,00 euro, della durata di dodici mesi, per il pagamento del canone di locazione;

b) individuazione di immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi con canoni di locazione agevolati;

c) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato.

2. La Regione, con il regolamento regionale di cui all'articolo 7, definisce le modalità e i criteri per accedere agli interventi del presente articolo.



Art. 6

(Cumulabilità)


1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni europee, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito.





Art. 7

(Regolamento regionale)



1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale sono definiti in particolare:

a) lo schema dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) i criteri di priorità per accedere alle misure di cui all'articolo 4, comma 1;

c) le modalità e i criteri per accedere agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);

d) lo schema dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).



Art. 8

(Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari)



1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con la stessa cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione sulle misure e sugli interventi realizzati, sul grado di soddisfacimento delle richieste presentate e sulle eventuali criticità riscontrate nel corso della realizzazione.

2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento connessi con le misure a sostegno dei genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate nonché quelle eventualmente disponibili per la realizzazione delle misure di sostegno economico di cui all'articolo 4 e degli interventi di sostegno abitativo di cui all'articolo 5;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle agevolazioni e ai contributi concessi.





Art. 9

(Abrogazioni)



1. I commi 132, 133 e 134 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativi al fondo a sostegno dei genitori separati in difficoltà, sono abrogati.



Art. 10

(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 ''Interventi per le famiglie'' della missione 12 ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', titolo 1 ''Spese correnti'', rispettivamente:

a) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 4, del ''Fondo in favore dei genitori separati in condizione di disagio economico ed abitativo - realizzazione delle misure di sostegno economico'', con un'autorizzazione di spesa pari a euro 235.000,00, per l'anno 2021 e a euro 700.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023;

b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 5, del ''Fondo in favore dei genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo - realizzazione degli interventi di sostegno abitativo'', con un'autorizzazione di spesa pari a euro 300.00,00, per l'anno 2021 e a euro 900.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi a euro 535.000,00, per l'anno 2021 e a euro 1.600.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 ''Altri fondi'' della missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', titolo 1.





Art. 11

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.


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