Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, ai sensi degli articoli 42, comma 12, e 50, comma 3 bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche
Numero BUR: 25
Data BUR: 22/03/2022
Art. 1
(Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024)
1. Ai sensi degli articoli 42, comma 12, e 50, comma 3 bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, al fine di adeguare il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, conseguenti alla deliberazione n. 109/2021/PARI della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio, concernente il giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, è istituita la voce di spesa denominata: ''Disavanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011'', il cui stanziamento, tenuto conto delle variazioni di bilancio già effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020), è pari a euro 236.825.621,41, per l'anno 2022.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le variazioni di bilancio indicate nell'allegato A alla presente legge.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.