Numero BUR: 50 del 22/06/2017
Art. 1
(Intervento annuale di semplificazione normativa)
In armonia con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e la legge 25 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e successive modifiche, la presente legge detta disposizioni tese a disciplinare la semplificazione normativa e procedimentale e dispone l'abrogazione espressa di disposizioni legislative e di leggi regionali.
La Giunta regionale procede, entro il 31 maggio di ogni anno, in relazione alle diverse materie di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, alla ricognizione delle disposizioni di leggi regionali delle quali è necessaria l'abrogazione espressa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
identificazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
identificazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali o violazione di disposizioni statutarie, statali o europee;
coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
esclusione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza regionale.
Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'attività di ricognizione di cui al comma 2, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un'apposita proposta di legge recante l'elenco delle disposizioni di legge regionale da abrogare.
Nello svolgimento dell'attività di ricognizione di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto delle eventuali risultanze dell'attività svolta dal Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, istituito dalla legge regionale 8 giugno 2016, n. 7.
Nel corso dell'approvazione della legge di cui al comma 3, il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali esprime parere alla competente commissione consiliare permanente.
Art. 2
(Riordino e semplificazione delle leggi regionali mediante testi unici)
Ai sensi dell'articolo 36, comma 3, secondo periodo, dello Statuto, al fine di organizzare per settori di materie omogenee le disposizioni di legge regionale in vigore, la Giunta regionale, ferma restando la facoltà di redigere testi unici meramente compilativi, presenta al Consiglio regionale una o più proposte di testi unici, sotto forma di proposte di legge, volti alla disciplina di ciascun settore sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
riduzione degli oneri regolatori e identificazione delle disposizioni indispensabili, anche utilizzando procedure di analisi, misurazione e verifica di impatto della regolamentazione, nonché semplificazione del contenuto delle disposizioni;
coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa ed eliminazione di antinomie e discrasie;
semplificazione del linguaggio normativo;
semplificazione dei procedimenti amministrativi, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche;
adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
indicazione esplicita delle disposizioni abrogate;
indicazione esplicita delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.
La commissione consiliare competente per materia può, con apposita risoluzione adottata ai sensi dell'articolo 33, comma 4, dello Statuto, formulare indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione di una proposta di legge di testo unico, indicando anche l'oggetto, le fonti legislative e regolamentari della materia.
Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto, i testi unici di cui al comma 1 non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.
Art. 3
(Semplificazione procedimentale)
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, adotta regolamenti volti a semplificare i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dei principi di cui all'articolo 20, commi 4 e 8, della l. 59/1997 e successive modifiche.
I regolamenti di cui al comma 1 si attengono, in particolare, ai seguenti principi:
semplificazione e riduzione dei passaggi e delle fasi procedimentali con eliminazione di quelli non necessari;
individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo nonché del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9bis, della l. 241/1990 e successive modifiche;
pubblicità del procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di protezione dei dati personali;
soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico regionale, nazionale o europeo;
riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
I regolamenti di cui al comma 1 sono autorizzati da apposite leggi regionali che determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
Art. 4
(Abrogazioni)
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato A «Attività istituzionali».
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato B «Agricoltura, Caccia e Pesca».
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato C «Ambiente e Rifiuti».
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato D «Infrastrutture, Enti locali e Politiche abitative».
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato E «Politiche del territorio e Mobilità».
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato F «Sviluppo economico e Attività produttive».
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato G «Lavoro, Pari opportunità e Personale».
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato H «Politiche sociali e Sicurezza».
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato I «Salute».
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato L «Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo».
Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all'Allegato M «Cultura e Politiche giovanili».
Le disposizioni legislative e le leggi regionali abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.