BUR: 14 14/02/2019
Art. 1
(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
''Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti
a vincolo paesistico'' e successive modifiche)
1. All'articolo 21, comma 1, della l.r. 24/1998 le parole: ''Entro il 14 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 14 febbraio 2020''.
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, ha efficacia dalla data del 14 febbraio 2019.