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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale Lazio legge num. 15 del 26 luglio 2022
romozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale
 
Numero BUR: 63
Data BUR: 28/07/2022
Art. 1

(Finalità e principi)


1. La Regione, tenuto conto dei bisogni socio-sanitari degli individui, si pone l'obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale al fine di migliorare l'offerta di assistenza sanitaria dei malati oncologici, delle loro famiglie, dei medici specializzati in oncologia e degli operatori sanitari che operano in tali reparti.

2. La presente legge tutela il diritto di ogni paziente oncologico della Regione ad accedere alle cure psico-oncologiche. Le strutture sanitarie regionali che erogano cure psico-oncologiche al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, garantiscono un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;

c) adeguato sostegno sanitario e psicosociale della persona malata e della famiglia.



Art. 2

(Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale)


1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e conformemente agli obiettivi contenuti nel documento ''Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale'', approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, promuove l'inserimento dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale, per i malati oncologici e i loro familiari/care giver, per l'equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, mediante:

a) l'attivazione di un modello organizzativo nella Rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare/multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;

b) la presenza dello psico-oncologo, in equipe multidisciplinare/multiprofessionale, nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team (MDT), nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up.


Art. 3

(Interventi formativi)


1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ad individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, alle equipe oncologiche/alle equipe multidisciplinari e agli operatori dei reparti di oncologia.


Art. 4

(Disposizione di attuazione)


1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di intervento dell'assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale e adegua gli atti amministrativi adottati in materia.


Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dagli interventi formativi in psico-oncologia, stimati in euro 60.000,00, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse già destinate alla pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 ''Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA'' della missione 13 ''Tutela della salute'', titolo 1 ''Spese correnti''.



Art. 6

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.


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