Numero BUR: 59
Data BUR: 14/07/2022
Art. 1
(Modifica della perimetrazione della Riserva naturale regionale ''Tor Caldara'')
1. La perimetrazione della Riserva naturale regionale ''Tor Caldara'', istituita con legge regionale 26 agosto 1988, n. 50, è modificata secondo la planimetria in scala 1:5000 e la relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.
2. Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della l.r. 29/1997 per le zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima l.r. 29/1997.
Art. 2
(Modifica alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 50 ''Istituzione della riserva naturale regionale ''Tor Caldara'' in comune di Anzio''. Disposizioni attuative)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 50/1988 è sostituito dal seguente:
''1. La gestione della riserva naturale regionale ''Tor Caldara'' è affidata all'ente regionale di diritto pubblico ''Parco regionale dei Castelli Romani'' che vi provvede secondo i criteri e le modalità di gestione indicati nel Capo II, sezione I, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.''.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente permanente:
a) individua le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per consentire il subentro dell'ente regionale di diritto pubblico ''Parco regionale dei Castelli Romani'' al Comune di Anzio nella gestione della Riserva naturale regionale ''Tor Caldara'';
b) definisce le modalità per la continuità dell'impiego del personale attualmente in servizio presso la Riserva naturale regionale ''Tor Caldara''.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.