IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a la seguente legge
Art. 1
(Modifiche agli articoli 21, comma 1, e 23 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)
1. All’articolo 21, comma 1, della l.r. 24/1998 e successive modifiche, le parole «Entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 14 febbraio 2014».
2. All’articolo 23 bis della l.r. 24/1998, le parole da: «fino alla data di pubblicazione di cui al citato articolo 23» a: «in contrasto con le previsioni del PTPR adottato» sono sostituite dalle seguenti: «non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato».
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.