Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche”)
1. Al comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 dopo le parole “di cui all’articolo 56” sono aggiunte le seguenti: “, prevedendo in ogni caso che le strutture ricettive ostelli per la gioventù, di nuova apertura, siano gestite da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, individuando altresì misure volte a favorire la presenza di almeno un ostello per la gioventù in ogni capoluogo di provincia e a favorire anche il turismo giovanile per i disabili ed istituendo un numero verde con il fine di creare una sinergia tra gli operatori e le categorie del settore nonché un centro di prenotazione unica per il turismo giovanile.”.
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 19 aprile 2011
LA PRESIDENTE
RENATA POLVERINI