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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale Lazio 18 marzo 2011 n. 3
“Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo”.
 

Il Consiglio Regionale


ha approvato


Il Presidente della Regione


promulga la seguente legge:



ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La Regione, per favorire l’accesso al credito delle imprese agricole del territorio regionale, concorre allo sviluppo di organismi di garanzia collettiva dei fidi, come definiti dall’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nel settore agricolo, di seguito denominati consorzi fidi.


2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede ai consorzi fidi:
a) contributi per la formazione o l’integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia, da destinare alla prestazione, alle imprese agricole consorziate o socie, di garanzie per l’accesso al credito;
b) contributi per l’attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria alle imprese agricole consorziate o socie. L’attività di consulenza è prestata anche alle imprese non associate.

ARTICOLO 2
(Soggetti beneficiari)


1. I consorzi fidi per beneficiare dei contributi della presente legge devono:
a) essere costituiti da imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
b) avere sede operativa nel territorio regionale;
c) avere operatività in ambito territoriale regionale o almeno provinciale;
d) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
e) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.


2. Ai consorzi fidi possono aderire, in qualità di sostenitori, enti pubblici e organismi privati.

ARTICOLO 3
(Contributi regionali)


1. I contributi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) sono concessi, nel rispetto della normativa dell’Unione europea:
a) proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;
b) in misura adeguata all’ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia.


2. L’ammontare dei contributi di cui al comma 1 non può essere superiore all’ammontare dei finanziamenti per i quali i consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.


3. La garanzia prestata con l’utilizzo del contributo regionale:
a) deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
b) è cumulabile con altri eventuali aiuti nel rispetto dei massimali di aiuto previsti per il settore agricolo dalla normativa dell’Unione europea;
c) è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea.


4. I contributi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

ARTICOLO 4
(Indirizzi per la concessione dei contributi)


1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di agricoltura, sentita la competente commissione consiliare, adotta una deliberazione nella quale, in particolare, sono stabiliti:
a) il numero minimo di imprese agricole aderenti al consorzio fidi;
b) la misura dei contributi;
c) i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;
d) le priorità nella erogazione dei contributi;
e) i criteri cui devono attenersi i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell’attività di consulenza;
f) gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell’amministrazione regionale;
g) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi.

ARTICOLO 5
(Scioglimento o liquidazione dei consorzi fidi)


1. In caso di scioglimento o liquidazione del consorzio fidi il rappresentante legale comunica alla competente struttura dell’assessorato regionale in materia di agricoltura, immediatamente e comunque non oltre quindici giorni, i motivi e le cause dei relativi provvedimenti.


2. Eventuali contributi regionali versati e non utilizzati sono restituiti entro i centoventi giorni successivi allo scioglimento o alla liquidazione.

ARTICOLO 6
(Sanzioni)


1. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di attuazione comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati ed il recupero delle somme erogate;
b) la revoca dei contributi utilizzati e il recupero delle somme erogate;
c) l’esclusione dall’accesso ai contributi previsti dalla presente legge per un periodo da uno a cinque anni.

ARTICOLO 7
(Comunicazioni informative)



1. I consorzi fidi comunicano alla competente struttura dell’assessorato regionale in materia di agricoltura, con periodicità annuale, eventuali variazioni statutarie, organizzative, amministrative e logistiche.


2. I consorzi fidi comunicano altresì, con periodicità annuale, le modalità di utilizzo dei contributi regionali.

ARTICOLO 8
(Esame della Commissione europea)


1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine previsto per l’esame degli stessi da parte della Commissione europea.

ARTICOLO 9
(Disposizione finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B11, del capitolo denominato “Interventi in favore di organismi collettivi di garanzia dei fidi nel settore agricolo (consorzi fidi)” con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2011-2013, pari a 1.000.000,00 di euro, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo:
a) in termini di competenza, dal capitolo T27501, esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, ai sensi della lettera c) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;
b) in termini di cassa, dal capitolo T25502, esercizio finanziario 2011.

ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 18 marzo 2011


LA PRESIDENTE
RENATA POLVERINI



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