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Normativa regionale - Lazio

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Legge Regionale Lazio 13 del 11 agosto 2021
Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023
 
Numero BUR: 79 s. o. n. 3
Data BUR: 12/08/2021


Art. 1

(Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023)
1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi e dell'articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020:

Residui attivi al 31 dicembre 2020

3.787.921.593.79 euro

Residui passivi al 31 dicembre 2020

4.476.711.386,61 euro

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

172.387.778,44 euro

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

526.995.165,43 euro

Fondo crediti di dubbia esigibilità

95.970.339,66 euro

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2020

2.402.572.366,33 euro

2. In conformità all'articolo 11 del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è così determinato:

Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (lettera A del prospetto RDA)

(+) 1.014.399.629,64 euro

Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

(-) 796.297.958,81 euro

Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)

(-) 545.047.092,33 euro

Disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

(-) 326.945.421,50 euro

Fondo anticipazioni liquidità al 31/12/2020

(-) 7.375.815.084,74 euro

Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)

(-) 7.702.760.506,24 euro

3. In conformità al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, il risultato di amministrazione e l'avanzo di cassa al 31 dicembre 2020, come determinati ai sensi del presente articolo, sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo quanto riportato nella Nota integrativa alla presente legge di cui all'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche (Allegato n. 1).


Art. 2

(Mutui e prestiti obbligazionari)

1. Ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 11/2020, è confermato in euro 460.000.000,00 per l'anno 2021, in euro 260.000.000,00 per l'anno 2022 e in euro 260.000.000,00 per l'anno 2023, il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2020, calcolato al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l'esclusione del disavanzo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modifiche.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, valutati nel limite di euro 9.681.290,91 per l'anno 2022 e di euro 19.883.780,65 per l'anno 2023, si provvede nell'ambito delle risorse già iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'' e 02 ''Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'' della missione 50 ''Debito pubblico'', titoli 1 ''Spese correnti'' e 4 ''Rimborso prestiti''. L'elenco degli investimenti di cui al comma 1, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.


Art. 3

(Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

Allegati all'assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023)

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario corrente, l'ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a) pari a euro 35.220.227.067,53, in termini di competenza e a euro 32.843.773.929,69, in termini di cassa, per l'anno 2021;

b) pari a euro 31.177.121.262,33, in termini di competenza, per l'anno 2022;

c) pari a euro 30.914.653.696,23, in termini di competenza, per l'anno 2023.

2. Ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all'Allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, come indicati in termini complessivi al comma 1:

a) la nota integrativa di cui all'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1);

b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);

e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);

f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);

g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

h) il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);

i) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 (Allegato n. 9);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 10).

3. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021, è allegato alla presente legge il prospetto concernente le modifiche agli stanziamenti delle leggi regionali di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021) (Allegato n. 11).

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


XI LEGISLATURA
R E G I O N E LA Z I O

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 00 agosto 2021 ha approvato la deliberazione legislativa concernente:
''ASSESTAMENTO DELLE PREVISIONI DI BILANCIO 2021-2023''


Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.



Art. 1

(Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023)

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi e dell'articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020:

Residui attivi al 31 dicembre 2020

3.787.921.593.79 euro

Residui passivi al 31 dicembre 2020

4.476.711.386,61 euro

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

172.387.778,44 euro

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

526.995.165,43 euro

Fondo crediti di dubbia esigibilità

95.970.339,66 euro

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2020

2.402.572.366,33 euro

2. In conformità all'articolo 11 del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è così determinato:

Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (lettera A del prospetto RDA)

(+) 1.014.399.629,64 euro

Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

(-) 796.297.958,81 euro

Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)

(-) 545.047.092,33 euro

Disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

(-) 326.945.421,50 euro

Fondo anticipazioni liquidità al 31/12/2020

(-) 7.375.815.084,74 euro

Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)

(-) 7.702.760.506,24 euro

3. In conformità al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, il risultato di amministrazione e l'avanzo di cassa al 31 dicembre 2020, come determinati ai sensi del presente articolo, sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo quanto riportato nella Nota integrativa alla presente legge di cui all'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche (Allegato n. 1).


Art. 2

(Mutui e prestiti obbligazionari)

1. Ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 11/2020, è confermato in euro 460.000.000,00 per l'anno 2021, in euro 260.000.000,00 per l'anno 2022 e in euro 260.000.000,00 per l'anno 2023, il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2020, calcolato al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l'esclusione del disavanzo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modifiche.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, valutati nel limite di euro 9.681.290,91 per l'anno 2022 e di euro 19.883.780,65 per l'anno 2023, si provvede nell'ambito delle risorse già iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'' e 02 ''Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'' della missione 50 ''Debito pubblico'', titoli 1 ''Spese correnti'' e 4 ''Rimborso prestiti''. L'elenco degli investimenti di cui al comma 1, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.


Art. 3

(Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

Allegati all'assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023)

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario corrente, l'ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a) pari a euro 35.220.227.067,53, in termini di competenza e a euro 32.843.773.929,69, in termini di cassa, per l'anno 2021;

b) pari a euro 31.177.121.262,33, in termini di competenza, per l'anno 2022;

c) pari a euro 30.914.653.696,23, in termini di competenza, per l'anno 2023.

2. Ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all'Allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, come indicati in termini complessivi al comma 1:

a) la nota integrativa di cui all'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1);

b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);

e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);

f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);

g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

h) il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);

i) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 (Allegato n. 9);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 10).

3. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021, è allegato alla presente legge il prospetto concernente le modifiche agli stanziamenti delle leggi regionali di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021) (Allegato n. 11).


Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 5

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca Quadrana)

IL PRESIDENTE
(Marco Vincenzi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Daniele Giannini)

Si attesta che la deliberazione legislativa, costituita da n. 5 articoli e n. 7 pagine, e i relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni

la Segretaria generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.


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