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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8 novembre 2021, n. 17
Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.
 
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36 DEL 10 NOVEMBRE 2021

Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con la Costituzione e in conformità ai principi dell'Unione Europea e a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di agricoltura sociale e di sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, valorizza e promuove le attività extra agricole dirette alla crescita, all'educazione e alla formazione dei minori in ambienti produttivi agricoli, in osservanza della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). La Regione, altresì, valorizza le azioni volte a promuovere, anche nelle fasce più deboli e disagiate o a rischio di emarginazione, forme di benessere personale e relazionale e occasioni di crescita e integrazione sociale.

Capo II
Modifica alla legge regionale 20/2005 recante il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia
Art. 2
(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 20/2005)
1. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005 dopo le parole << destinazione d'uso residenziale >> sono inserite le seguenti: << e residenziale agricolo >>.

Capo III
Modifiche alla legge regionale 2/2018, n. 2 in materia di agricoltura sociale
Art. 3
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2018)
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), è inserita la seguente:
<<b bis) accompagnare i minori nel loro processo di scoperta e di crescita dell'ambiente e del territorio in cui vivono attraverso attività ludiche e formative quali i servizi per la prima infanzia di cui all' articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nonché fornire ad adulti e anziani esperienze e forme di benessere personale e relazionale.>>.

Art. 4
(Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 2/2018)
1. L' articolo 9 della legge regionale 2/2018 è modificato come segue:
a) al comma 4 le parole << su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole sentita la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali >> sono sostituite dalle seguenti: << su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto con gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali >>;
b) al comma 5 le parole << su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole sentita la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali >> sono sostituite dalle seguenti: << su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari sentiti gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali >>.

Art. 5
(Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 2/2018)
1. Dopo l' articolo 9 della legge regionale 2/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
(Rapporto di connessione con l'attività principale agricola)
1. Il rapporto di connessione con l'attività principale agricola per svolgere il servizio educativo di cui all' articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 20/2005 è regolato in base alle disposizioni del presente articolo.
2. Gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), svolgono l'attività in rapporto di connessione con l'attività principale agricola.
3. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito alle attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore, o al massimo pari, al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività agricola primaria.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile , escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della legge 381/1991 .
5. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa secondo le disposizioni di legge, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).
6. Gli operatori dell'agricoltura sociale che forniscono servizi rivolti alla prima infanzia, sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), alla legge regionale 20/2005 , decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).>>.

Capo IV
Norme finali
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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