SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33 DEL 13 NOVEMBRE 2019
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 18/2015 )
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:
<<2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del Sistema integrato, di cui all'Accordo tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia firmato il 25 febbraio 2019, cui sono parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni.>>.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2015 è abrogata.
3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e nel rispetto degli obblighi europei.>>.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<2 bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.>>.