SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 DEL 7 GENNAIO 2021
Art. 1
1. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate per 7.250.911.184,68 euro e autorizzate spese per 7.250.911.184,68 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate per 6.636.383.023,18 euro e autorizzate spese per 6.636.383.023,18 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate per 6.379.982.875,55 euro e autorizzate spese per 6.379.982.875,55 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);
f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
g) il prospetto sintetico esplicativo del risultato presunto di amministrazione e i prospetti esplicativi delle singole quote del risultato presunto accantonate, vincolate o destinate agli investimenti;
h) il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;
i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
j) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;
k) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;
l) l'elenco delle spese finanziabili con fondo spese impreviste;
m) la nota integrativa con i relativi allegati.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2021.