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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 24 febbraio 2023, n. 7
Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.
 
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10 - 1 MARZO 2023

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge modifica l' articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), al fine di disciplinare l'individuazione, le modalità di finanziamento e l'attuazione di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015)
1. All' articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) in rubrica le parole << le proposte candidate nella programmazione >> sono sostituite dalle seguenti: << progetti strategici in ambiti tematici proposti nel PR FESR >>;
b) al comma 1 le parole: << o dal partenariato territoriale >> sono soppresse;
c) al comma 2 la parola << definite >> è sostituita dalla seguente: << individuate >>;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento di progetti di valenza territoriale, afferenti a tematiche di interesse espresse dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR; nell'ambito di dette tematiche la Regione individua quelle strategiche sentito il partenariato.
3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di infrastrutture e territorio.
3 quater. Il procedimento contributivo di cui al presente articolo è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Nel caso di progetti ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di più Enti di decentramento regionale, la competenza è determinata in considerazione dell'ambito territoriale dell'ente locale individuato come capofila.>>;

e) al comma 4 le parole << al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 1 e 3 bis >>.

Art. 3
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell' articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 , come inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 52.210.000 euro, suddivisa in ragione di 32.210.000 euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Quota parte per l'anno 2023, pari a 22.210.000 euro, corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata, ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 , è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
4. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.


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