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SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8 - 22 FEBBRAIO 2023
Capo I
Disposizioni in materia di autonomie locali
Art. 1
(Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 21/2019)
1. Dopo l' articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 21 bis
(Ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità collinare del Friuli)
1. In considerazione della conformazione territoriale, delle peculiarità culturali, paesaggistiche e ambientali delle colline moreniche vocate allo sviluppo di un turismo sostenibile, nonché dell'affinità del tessuto socio-economico, degli insediamenti artigianali e produttivi, fonte di sinergie positive con il Comune di Pagnacco, la Comunità collinare del Friuli, di seguito Comunità, è autorizzata a deliberare l'ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità, previa richiesta dello stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato esecutivo della Comunità adotta all'unanimità la proposta recante in particolare le modalità, le condizioni organizzative, economiche e patrimoniali per l'ingresso del Comune di Pagnacco e le correlate modifiche dello statuto della Comunità. La proposta è trasmessa ai Comuni della Comunità e al Comune di Pagnacco, i quali si esprimono entro trenta giorni con delibera dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, entro il predetto termine, i due terzi dei Comuni si siano espressi favorevolmente sulla proposta, l'ingresso e le conseguenti modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea della Comunità a maggioranza dei due terzi.>>.
Art. 2
(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 21/2019)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 21/2019 è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli EDR esercitano le funzioni in materia di viabilità di cui alla legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale).>>.
Art. 3
(Modifica oggetti di interventi di sviluppo concertati tra Regione e autonomie locali)
1. In attuazione dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico denominato << Attuazione del Piano programmatico degli interventi derivanti dal P.G.T.U. del Comune di Grado - REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 19 VIALE ORSA MAGGIORE. In collaborazione con FVG Strade >> previsto dalla tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: << Messa in sicurezza e completamento intersezioni lungo la SRGO19 in località Grado >>;
b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico denominato << Attuazione del Piano programmatico degli interventi derivanti dal P.G.T.U. del Comune di Grado - REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 19 VIALE ORSA MAGGIORE >> individuato al n. 14 della Tabella 1 del Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: << Messa in sicurezza e completamento intersezioni lungo la SRGO19 in località Grado >>;
c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane denominato << Eco delle Valli e delle Dolomiti Friulane >> individuato al n. 36 della Tabella 1 del Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: << Promozione turistica del territorio attraverso pubblicazioni o l'organizzazione di manifestazioni di natura culturale e turistica >>;
d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato << Comune di Fontanafredda: manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti e demolizione dell'ex centrale PEEP >> previsto al n. 18 della Tabella 1 del Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, così come riformulato dall' articolo 9, comma 7, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è sostituito dal seguente: << Comune di Fontanafredda: riqualificazione aree esterne Direzione didattica - III lotto e dismissione dell'ex centrale termica Peep >>.
2. All'intervento n. 99, della Tabella O relativa all' articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono soppresse le parole: << Lotto A: Via Dante e Via Oberdan e Lotto B: Via Matteotti Via Dante Via Diaz) >> e alla fine sono aggiunte le parole: << e ristrutturazione di nodi urbani >>.
3. Alla Tabella N relativa all' articolo 9, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'oggetto dell'intervento n. 103 è sostituito dal seguente: << Intervento di risanamento conservativo, adeguamento antincendio ed impiantistico, miglioramento sismico e eliminazione delle barriere architettoniche della scuola Giotti-Stuparich >>.
4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, al Comune di Trieste, il contributo già concesso con decreto n. 18410/2022, ai sensi dell' articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022 .
5. Per le finalità previste al comma 4, il Comune di Trieste inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, del cronoprogramma dei lavori e il CUP. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
Capo II
Disposizioni in materia di finanza locale
Art. 4
(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 18/2015)
1. Il comma 9 bis dell'articolo 14 della legge regionale 18/2015 è abrogato.
Art. 5
(Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali 2023-2025)
1. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o opere già finanziate da precedenti concertazioni, o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all' articolo 9, comma 88, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella A "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2023-2025", allegata alla presente legge, per 99.768.251,25 euro per il triennio 2023-2025, di cui 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 99.768.251,25 euro suddivisa in ragione di 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui alla Tabella A.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 6
(Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015)
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 sono aggiunte le parole: << Il revisore non esperto può assumere un unico incarico nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale. >>.
Art. 7
(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 18/2015)
1. Ai commi 1, 2 e 4 dell' articolo 28 della legge regionale 18/2015 la parola << indici >> è sostituita dalla seguente: << indicatori >>.
Art. 8
(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 18/2015)
1. All' articolo 30 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole << , che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie >> sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituto dal seguente:
<<3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:
a) gli indicatori di stabilità finanziaria;
b) lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).>>;
c) il comma 4 è abrogato.
Art. 9
(Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell' articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dell' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell' articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , come modificato dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), l'importo corrispondente al maggior gettito riscosso, in misura pari alla quota di compartecipazione regionale prevista per ciascun anno d'imposta, sulla base delle comunicazioni ricevute dai competenti uffici ministeriali per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, che indicano l'ammontare netto, per ciascun Comune, delle somme recuperate con il contributo del medesimo.
2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di 115.893,80 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 10
(Conferma finanziamento al Comune di Azzano Decimo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso al Comune di Azzano Decimo a valere sul fondo di cui all'articolo 11, commi da 35 a 39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), ferma restando l'invarianza della quota di cofinanziamento a carico dell'ente, per la realizzazione dell'intervento denominato "ristrutturazione, adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria Cesare Battisti".
2. Il termine di rendicontazione delle risorse concesse ai sensi del comma 1, del cofinanziamento a carico dell'ente, nonché di trasmissione della dichiarazione attestante gli oneri complessivamente sostenuti è confermato al 31 dicembre 2024.
Capo III
Interventi locali per il rilancio
Art. 11
(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 13/2022)
1. Al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2022 le parole << miglioramento sismico sulla >> sono sostituite dalle seguenti: << demolizione e ricostruzione della >>.
Art. 12
(Interventi locali per il rilancio)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, commi 95 e 96, della legge regionale 22/2022 , sono finanziati gli interventi indicati ai commi da 2 a 39.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Corno di Rosazzo per lavori di ampliamento e adeguamento della palestra comunale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste al comma 2 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cervignano del Friuli per i lavori di rigenerazione urbana dell'ex caserma Monte Pasubio, II° lotto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità previste al comma 4 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muzzana del Turgnano per lavori di manutenzione straordinaria per installazione di nuove torri faro nel campo di calcio dell'area sportiva di Via Moretton. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Per le finalità previste al comma 6 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sappada per la realizzazione di una struttura sportiva a uso polifunzionale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
9. Per le finalità previste al comma 8 è autorizzata la spesa di 1.850.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Comeglians per il completamento dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dell'edificio pubblico "ex scuola". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia pubblica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità previste al comma 10 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Tricesimo per la progettazione dell'intervento relativo alla rigenerazione urbana delle aree degradate della ex Caserma e Via dei Caduti. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità previste al comma 12 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Villa Santina per il completamento del nuovo plesso scolastico di Via Renier. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
15. Per le finalità previste al comma 14 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sedegliano per il completamento della palestra scolastica. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
17. Per le finalità previste al comma 16 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Ente di decentramento regionale di Gorizia per l'acquisto di moduli prefabbricati per aule-scuola. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità previste al comma 18 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Prata di Pordenone per l'intervento di messa in sicurezza di un incrocio sulla S.P. 35 "PN-Oderzo", in frazione Villanova, mediante realizzazione di una rotatoria. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste al comma 20 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pagnacco per l'intervento di completamento dell'intervento sulla scuola media consorziale Tiepolo. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità previste al comma 22 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Porcia per il completamento dell'Auditorium di Villa Correr Dolfin. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità previste al comma 24 è autorizzata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la Parrocchia della Santissima Trinità di Mortegliano per la realizzazione di un ascensore nel campanile. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità previste al comma 26 è autorizzata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) -Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Porpetto per l'acquisto di un'area da destinare alla realizzazione della costruzione della nuova sede della Caserma dei Carabinieri. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità previste al comma 28 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Claut per la progettazione di una centralina idroelettrica al servizio del Palaghiaccio "Alceo Della Valentina". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità previste al comma 30 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Remanzacco per la sistemazione e riqualificazione del Polisportivo comunale - I° lotto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste al comma 32 è autorizzata la spesa di 660.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Giorgio di Nogaro per l'adeguamento normativo del Palazzetto dello Sport di Via Palladio. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità previste al comma 34 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Terzo di Aquileia per interventi di viabilità. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
37. Per le finalità previste al comma 36 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Reana del Rojale per la progettazione della realizzazione di un parco urbano. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia pubblica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
39. Per le finalità previste al comma 38 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
40. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 e 39 si provvede mediante prelievo di 12 milioni di euro per l'anno 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Capo IV
Disposizioni in materia di funzione pubblica
Art. 13
(Fondo concorso oneri contrattuali)
1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 9, comma 70, della legge regionale 22/2022 , ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall' articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio dell'annualità di riferimento.
Art. 14
(Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 18/2016)
1. Dopo l' articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:
<<Art. 28 bis
(Scavalco d'eccedenza di personale dell'amministrazione regionale)
1. Gli enti di cui all' articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell'amministrazione regionale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.>>.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 15
(Ulteriori disposizioni finanziarie)
1. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
2. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.