TESTO VIGENTE dal 16/03/2022
Art. 1
(Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022)
1. Alle elezioni comunali del 2022 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di:
a) durata della votazione;
b) protocolli sanitari e di sicurezza, nonché altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature è ridotto a un terzo.
3. Nell'anno 2022, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum abrogativi nazionali, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 19/2013)
1. L' articolo 6 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
(Autenticazioni)
1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 28/2007 .
2. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all' articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).>>.
Art. 3
(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 19/2013)
1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19/2013 è abrogata.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.