Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2005, n. 18 (partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione collegio di Cina - centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 161 del 31 maggio 2021
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al titolo della legge regionale n. 18 del 2005
1. Il titolo della legge regionale 29 settembre 2005, n. 18 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa) è sostituito dal seguente: ''Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione Asia Institute quale trasformazione dell'associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa''.
Art. 2
Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005
1. L' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Istituzione e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell' articolo 64 dello Statuto regionale , è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, all'associazione Asia Institute quale trasformazione dell'associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa, d'ora in avanti denominata ''associazione''.
2. L'associazione persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni con i Paesi dell'Asia."
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.