BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 29 luglio 2021
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.
Art. 2
Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 627.866.889,72.
Art. 3
Fondo di cassa
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 1.424.464.082,31 in conformità con quanto disposto dall' articolo 8 della legge Sito esterno di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.
Art. 4
Stato di previsione delle entrate e delle spese
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 323.972.093,16 quanto alla previsione di competenza, e di euro 90.452.806,44, quanto alla previsione di cassa.
2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 79.491.653,33, quanto alla previsione di competenza.
3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 40.207.010,43, quanto alla previsione di competenza.
Art. 5
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023) è ridotta di euro 82.801.401,35.
Art. 6
Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti previsto dall' articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2020, il ricorso all'indebitamento è rideterminato in euro 62.654.387,71 con una riduzione di euro 9.584.145,96 nel 2021 e in euro 79.679.298,66 con un aumento di euro 6.726.667,08 nel 2022.
Art. 7
Allegati all'Assestamento e prima variazione al bilancio
1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);
f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);
i) nota integrativa all'assestamento e prima variazione generale del bilancio 2021-2023 (allegato 10);
j) le variazioni all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 11);
k) le variazioni all'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021-2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 12);
l) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
m) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (allegato 14).
Art. 8
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 12 del 2020
1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui all' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n.12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A - Variazioni, allegata alla presente legge.
Art. 9
Modifica della legge regionale n. 2 del 2021
1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 2021, n. 2 (Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Norme in materia di termini amministrativi) è ridotta di euro 1.273.000,00.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.