BOLLETTINO UFFICIALE n. 321 del 27 ottobre 2022
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
INTERVENTI SETTORIALI
Art. 1
Interventi per l'innovazione del settore agricolo ed agroalimentare
1. Al fine di promuovere i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare concorrendo al trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti, la Regione può concedere contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 500.000,00 per l'esercizio 2024.
3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalRegolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del Trattato Sito esterno sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
Art. 2
Interventi per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana negli allevamenti suinicoli
1. Al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste Suina Africana da parte della fauna selvatica, la Regione può concedere contributi per investimenti agli allevatori tesi ad implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti suinicoli.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per l'esercizio 2023 nel limite massimo di euro 1.000.000,00.
3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
Art. 3
Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegato all'aumento del prezzo del gasolio
1. Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto della pesca e dell'acquacoltura, la Regione può concedere contributi, nel limite massimo di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2023, alle imprese del settore per i periodi di fermo pescacausati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degliarticoli 107 e 108del trattatosul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 4
Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale
1. Al fine di garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell' articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua e della diffusione della Peste Suina Africana, la Regione concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 600.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 500.000,00 per l'esercizio 2024.
3. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.
Art. 5
Opere di bonifica strategiche per la Regione
1. Per finanziare in tutto o in parte l'elaborazione di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la Regione, sono concessi contributi ai Consorzi di Bonifica nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).
2. La Regione è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1 nel limite massimo di euro 200.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 100.000,00 per l'esercizio 2024.
3. Con provvedimenti della Giunta regionale sono stabilite le modalità per il riconoscimento e la gestione dei contributi per le attività di cui al comma 1, assicurando il divieto di doppio finanziamento degli stessi costi nell'ambito del quadro economico complessivo delle opere.
Titolo II
Disposizioni finali
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata, per euro 3.600.000,00 per l'esercizio 2023 ed euro 1.100.000,00 per l'esercizio 2024 dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti ''Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti'' e per euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023 dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi -Titolo 2 Spese in conto capitale ''Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d'investimento'' del bilancio di previsione 2022-2024.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.