Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (costituzione e funzionamento della consulta di garanzia statutaria) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del presidente della giunta regionale)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 163 del 27 maggio 2022
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Articolo 1
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2007
1. All' articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) la lettera a) è soppressa.
Articolo 2
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014
1. All' articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
''2. Ferma restando la vigente normativa statale in materia, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.
3. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto .''.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.