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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge Regionale Emilia Romagna 24 novembre 2022, n. 20
Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario
 
BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 24 novembre 2022

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:

Art. 1
Finalità della legge
1. La presente legge detta disposizioni al fine di favorire la stabilità del sistema istituzionale degli enti locali della Regione, in particolare allo scopo di promuovere la stabilità finanziaria dei comuni.
2. L'obiettivo del presente intervento normativo è prevenire nei comuni situazioni di dissesto finanziario e favorire l'adozione di misure mirate al superamento delle situazioni di squilibrio finanziario.

Art. 2
Istituzione del Fondo di erogazione per i comuni in squilibrio finanziario
1. In attuazione del principio di sussidiarietà e dell' articolo 3 della Costituzione e in considerazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito il ''Fondo di erogazione per i comuni in squilibrio finanziario'' destinato ai comuni della regione Emilia-Romagna che si trovano in situazione di squilibrio finanziario allo scopo di prevenire il dissesto finanziario e di ripristinare gli equilibri finanziari.
2. I beneficiari dei contributi straordinari del citato fondo sono:
a) i comuni che hanno deliberato sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell' articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
b) i comuni che hanno l'obbligo di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 148-bis del medesimo decreto legislativo;
c) i comuni che si trovano in determinate situazioni di squilibrio finanziario definite da indicatori finanziari, individuati dalla Giunta.
3. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, definisce i criteri, gli indicatori finanziari e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, di ripartizione, di destinazione e di liquidazione dei contributi dello stesso, ponderati da indicatori di fragilità socioeconomica, territoriale e di disagio strutturale, anch'essi oggetto del medesimo parere, tenuto conto della dimensione demografica dei comuni. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, può adeguare i criteri, gli indicatori finanziari e le modalità di ripartizione e destinazione dei contributi in occasione dell'emanazione dell'avviso pubblico annuale.
4. I comuni interessati possono chiedere di partecipare al Fondo tramite manifestazione di interesse a seguito dell'avviso pubblico di cui al comma 3.
5. La concessione del contributo è vincolata alla sottoscrizione dell'''Accordo di Programma'' di cui all'articolo 3. I comuni non possono presentare una nuova manifestazione di interesse per la durata dell'''Accordo di Programma'' già sottoscritto.
6. Sono esclusi dalla partecipazione al Fondo i comuni che ricadono:
a) in uno o più casi indicati dall'articolo 141, ad esclusione del comma 1, lettera b), numero 1) del decreto legislativo n. 267 del 2000 ;
b) nel caso dell'articolo 227, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo;
c) nel caso dell'articolo 143 del medesimo decreto legislativo.
7. Sono, altresì, esclusi quei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell' articolo 246 del decreto legislativo n. 267 del 2000 o quei comuni ai cui consiglieri è stata notificata la lettera del Prefetto di cui all' articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2 , 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
8. La Giunta regionale, al fine della concessione del contributo, valuta altresì eventuali rilievi o segnalazioni espressi dall'organo di revisione contabile e dalla Corte dei Conti nel corso degli ultimi tre esercizi, relativamente a rilevanti responsabilità amministrative e contabili di amministratori.
9. Sono esclusi altresì i comuni di cui alla lettera a) del comma 2, qualora in sede di perfezionamento dell'''Accordo di programma'' non abbiano approvato il Piano di cui all' art. 243-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 .
10. Il contributo può essere revocato qualora il comune beneficiario non adempia ad una o più azioni convenute nell'''Accordo di Programma''. Il contributo è, altresì, revocato qualora il comune beneficiario incorra in una delle situazioni di cui al comma 6.

Art. 3
Accordo di Programma
1. I comuni, a seguito dell'accoglimento della manifestazione di interesse, stipulano un accordo con la Regione ai sensi dell' articolo 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), denominato ''Accordo di Programma''. L'''Accordo di Programma'' , di durata massima triennale, individua azioni e cronoprogramma che i comuni si impegnano a realizzare allo scopo di ripristinare gli equilibri economico-finanziari e di sostenere l'erogazione dei servizi essenziali.
2. Gli ''Accordi di Programma'' sono trasmessi dalla Giunta alla commissione assembleare competente con svolgimento di informativa.
3. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, lo schema-tipo di ''Accordo di Programma''.
4. Il contributo concesso è destinato a quanto previsto dall'''Accordo di Programma''.
5. A conclusione di una o più azioni previste nell' ''Accordo di Programma'' il comune produce una relazione sull'avvenuta realizzazione delle stesse.

Art. 4
Commissione tecnica di valutazione e verifica delle azioni
1. La Giunta regionale istituisce, definendone la composizione ed il funzionamento, la Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni di interesse e di verifica della realizzazione dell'''Accordo di Programma''. La partecipazione alla Commissione tecnica non comporta oneri finanziari per la Regione e non dà diritto a compensi e rimborsi spese.
2. La Commissione tecnica di valutazione, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui all'articolo 3, comma 5, notifica al comune interessato le proprie osservazioni.

Art. 5
Assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali
1. La Regione promuove un sistema informativo di libero accesso in materia di finanza locale. È predisposta una piattaforma informatica in grado di rappresentare i principali valori contabili degli enti locali di modo da creare indicatori ed alert finalizzati alla prevenzione di situazioni di gravi squilibri finanziari dei comuni.
2. La Regione supporta i comuni con analisi finanziarie anche connesse ai fondi statali.
3. Le strutture regionali competenti svolgono attività di assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali ed in particolare:
a) interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio;
b) ausilio in determinate situazioni di criticità giuridiche, organizzative e finanziarie.

Art. 6
Misure finanziarie straordinarie per i nuovi comuni della regione Emilia-Romagna
1. Allo scopo di consentire la compiuta transizione nell'ordinamento regionale, la Giunta può definire modalità per l'erogazione di misure straordinarie ai comuni di nuovo ingresso in regione Emilia-Romagna da non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale, in attuazione della legge nazionale di distacco.

Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023-2024, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi -Titolo 1 Spese correnti, ''Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti'' del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione del Fondo di erogazione istituito dalla presente legge e sulle misure straordinarie di cui all'articolo 6 e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:
a) relativamente all'attuazione del Fondo di erogazione:
1) le somme stanziate e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per comune beneficiario del Fondo di erogazione;
2) il numero delle manifestazioni di interesse presentate, accolte e finanziate;
3) lo stato di attuazione degli ''Accordi di programma'' di cui all'articolo 3 ed i risultati ottenuti;
4) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione del Fondo di erogazione;
b) relativamente all'attuazione delle misure straordinarie di cui all'articolo 6:
1) declinazione delle modalità di erogazione delle misure straordinarie;
2) somme stanziate, numero dei destinatari e importo dei finanziamenti concessi distinti per comune beneficiario;
3) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione delle misure straordinarie.
2. I comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2 comunicano alla Regione, previa richiesta, le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti del Fondo e delle misure straordinarie di cui alla presente legge.
3. La relazione di cui al comma 1 deve evidenziare la congruità delle azioni realizzate degli ''Accordi di programma'' rispetto alle finalità del Fondo definite dall'articolo 1 e delle misure straordinarie di cui all'articolo 6 e i benefici conseguiti dai comuni assegnatari dei contributi straordinari della presente legge.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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