BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 24 marzo 2022
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006
1. L' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), in adeguamento all' articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), è sostituito dal seguente:
''Art. 2
Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 Sito esterno (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
d) di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.''.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dalle disposizioni di cui all' articolo 2 della legge n. 19 del 2006 Sito esterno, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi minori entrate rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
Art. 3
Norma di prima applicazione
1. Ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
Art. 4
Entrata in vigore della legge
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.