Sostituzione del presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (statuto della regione Emilia-Romagna)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 332 dell' 8 novembre 2022
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Modifica all' articolo 32 della legge regionale n. 13 del 2005
1. All' articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
''3 bis. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.''.
Articolo 2
Modifica all' articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 13 del 2005
1. All' articolo 43, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell'articolo 32, e ne determina gli incarichi;''.
Articolo 3
Modifica all' articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2005
1. All' articolo 69, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.