BOLLETTINO UFFICIALE n. 293 del 6 ottobre 2022
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e definizioni
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto Sito esterno e nel rispetto dei principi dell' articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 Sito esterno (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), riconosce, valorizza e promuove i carnevali storici quali componenti rilevanti dell'identità culturale e delle tradizioni regionali.
2. Per la promozione, la valorizzazione e il sostegno dei carnevali storici, la Regione opera in collaborazione con gli enti locali e riconosce il ruolo dell'associazionismo e degli enti del terzo settore.
3. Per carnevale storico, ai fini della presente legge, si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti almeno venti edizioni, svolte nei trent'anni precedenti l'approvazione della presente legge.
Art. 2
Interventi a sostegno dei carnevali storici
1. La Regione sostiene la realizzazione dei carnevali storici, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 3, mediante la concessione di contributi a soggetti sia pubblici che privati organizzatori delle manifestazioni.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità e i criteri per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
3. Nell'ambito dei criteri di valutazione qualitativa per la concessione dei contributi ai soggetti organizzatori, la Giunta terrà prevalentemente conto della rilevanza storico-culturale della manifestazione e della capacità di integrarsi con il territorio al fine di incidere sull'attrattività dello stesso valorizzando la partecipazione delle comunità locali; delle attività collaterali di studio, ricerca, allestimento e gestione di luoghi per la documentazione aperti al pubblico; dell'innovazione e sostenibilità delle proposte progettuali e organizzative delle manifestazioni e delle attività correlate; della congruità del bilancio annuale dei soggetti organizzatori delle manifestazioni.
Art. 3
Albo regionale dei carnevali storici
1. Per l'attuazione della presente legge la Regione istituisce un Albo regionale dei carnevali storici.
2. Possono essere iscritti all'Albo di cui al comma 1 i carnevali storici come identificati dall'articolo 1, comma 3.
3. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvederà all'adozione di un apposito regolamento per la definizione della modalità di gestione dell'Albo.
4. L'Albo di cui al comma 1, comprensivo del calendario delle manifestazioni dei carnevali storici, è pubblicato sul sito internet della Regione Emilia-Romagna ed è annualmente aggiornato. L'iscrizione all'Albo consente l'utilizzo della denominazione di ‘Carnevale storico dell'Emilia-Romagna'.
Art. 4
Contributo straordinario per l'anno 2022
1. Per l'anno 2022, in considerazione di un contesto ancora caratterizzato dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche dovute alla pandemia Covid-19, la Regione riconosce per l'organizzazione e lo svolgimento dei carnevali storici un contributo straordinario di importo da determinarsi secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai soggetti pubblici o privati organizzatori di carnevali storici con un costo complessivo non inferiore a euro 50.000,00, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo straordinario pari al 20 per cento delle spese sostenute; qualora il totale dei contributi così calcolati superasse la dotazione finanziaria disponibile, l'intensità del contributo verrà conseguentemente ridotta. L'importo del contributo per ciascun soggetto non può superare l'importo del deficit risultante dalla differenza fra costi e ricavi e in ogni caso non può superare l'importo di euro 100.000,00.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.
4. Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo non è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale dei carnevali storici.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi - ''Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti'' del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 6
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: numero, dislocazione geografica e caratteristiche dei carnevali storici sostenuti, impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con riferimento agli aspetti sociali, culturali, turistici, e finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislative e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.