Bollettino Ufficiale n. 65 (Speciale) del 9 dicembre 2022
Articolo 1 (Contributo per le spese di funzionamento)
Articolo 2 (Approvazione del bilancio di previsione finanziario)
Articolo 3 (Entrata in vigore)
Art. 1
Contributo per le spese di funzionamento
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB) i fondi, nell'importo massimo di euro 7.550.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, già iscritti nella Missione 09 - Programma 08 - Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso ente.
Art. 2
Approvazione del bilancio di previsione finanziario
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 74, comma 2 dello Statuto regionale, è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB), di cui all'Allegato A.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.