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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge Regionale Basilicata 9 agosto 2021, n. 34
Misure urgenti in materia di trasporto pubblico locale
 
Bollettino Ufficiale n. 66 (Speciale) del 10 agosto 2021

Art. 1

Misure urgenti in materia di Trasporto pubblico locale

1. Al fine di impedire l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nelle more dell'espletamento della gara relativa all'affidamento dei servizi di TPL extraurbani provinciali, la Giunta regionale, in ottemperanza alle sentenze del TAR Basilicata 15 luglio 2020, n. 461 e n.462, è autorizzata a stipulare insieme alle Province di Potenza e di Matera rispettivamente interessate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) 23 ottobre 2017, n. 1370 (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia), contratti ponte per l'affidamento diretto d'emergenza al concessionario del contratti di servizio provinciali scaduti il 31 dicembre 2017 e successivamente prorogati entro i termini di legge. Nel rispetto delle norme europee poste a tutela della concorrenza, i nuovi contratti determinano il corrispettivo necessario alla prosecuzione dei servizi in essere a condizioni economiche e patrimoniali diverse, ivi comprese le clausole contrattuali accessorie necessarie a ridurre i tempi di risoluzione delle controversie e dei conseguenti costi, in misura proporzionata alla durata dei contratti ponte, con riferimento alle prestazioni successive alla data di sottoscrizione dei contratti medesimi.

2. I contratti ponte di cui al comma 1 decorrono dal giorno successivo al termine delle proroghe dei contratti di servizio scaduti e hanno durata fino al 30 novembre 2021 e comunque fino al subentro dei nuovi gestori a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento dei servizi di TPL, per un periodo temporale complessivo che non può eccedere i limiti di durata dei provvedimenti di emergenza di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

3. La partecipazione regionale alla stipula dei contratti ponte di cui ai commi 1 e 2 garantisce la copertura finanziaria degli oneri dagli stessi derivanti. La Regione eroga i corrispettivi previsti direttamente al concessionario dei servizi svolti.


Art. 2

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari rivenienti dalla presente legge sono quantificati nel limite massimo di € 31.468.546,54, per l'esercizio 2021, in € 4.207.500,00, per l'esercizio 2022.

2. Per l'esercizio 2021, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Basilicata, per € 29.619.449,91, nell'ambito della Missione 10 - Programma 02 - Titolo 1, per € 1.849.096,63, nell'ambito della Missione 18 - Programma 01.

3. Per l'esercizio 2022, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Basilicata, nell'ambito della Missione 10 - Programma 02.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle clausole contrattuali accessorie necessarie a ridurre i tempi di risoluzione delle controversie, quantificati nel limite massimo di € 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Basilicata, nell'ambito della Missione 01 - Programma 03. 


Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


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