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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge Regionale Basilicata 6 agosto 2020, n. 25
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 settembre 2018 n. 23 - istituzione del fondo unico autonomie locali (F.U.A.L)
 
Bollettino Ufficiale n. 72 (Speciale) del 7 agosto 2020

_____________________________________________________

Art. 1

Integrazione articolo 4, comma 1, della L.R. 19 settembre 2018 n. 23

1. All'art. 4, comma 1, (Costituzione del FUAL), in fine, dopo la lettera j) è aggiunta la lettera k) ''Basilicata si progetta''.


Art. 2

Sostituzione dell'art.10 della L.R. 23/2018 ''F.U.A.L. e Fondo per le Unioni e le fusioni dei Comuni''

1. L'art.10, della L.R. n. 23/2018 (F.U.A.L. e Fondo per le Unioni e le fusioni dei Comuni) è sostituito dal seguente:

''1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per incentivare e/o supportare l'attività di avvio delle Unioni o fusioni dei Comuni, ai sensi del T.U.E.L. e della L. n. 56/2014, e per l'esercizio della gestione associata di funzioni e servizi delle stesse.

2. Per l'anno 2020, al fine di sostenere l'avvio e la costituzione delle Unioni dei Comuni si procede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio con delibera di Giunta regionale e sulla base di richiesta delle stesse Unioni con priorità per gli enti già costituiti e con funzioni associate.

3. A partire dall'anno 2021 per il riparto di contributi alle Unioni di Comuni si applicano i seguenti requisiti di incentivazione di cui all'art.3 dell'Intesa n.936/2006 e ss.mm.e ii. tra Governo, Regione, Province autonome ed Enti locali, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131:

a) gli incentivi non abbiano limiti temporali di durata;

b) il numero e la tipologia delle gestioni associate nonché la popolazione;

c) le forme di premialità per le Unioni che hanno associato almeno due delle seguenti funzioni: gestione tributi ed entrate; ufficio tecnico per implementare la capacità progettuale anche finalizzata alla progettazione Comunitaria; forme di condivisione delle infrastrutture scolastiche con particolare riferimento alla rete internet ed alla possibilità di agevolare lezione a distanza con tutor.

4. I contributi di cui al comma 3, sono erogati con delibera di Giunta regionale ed a seguito di richiesta documentata e motivata delle Unioni dei Comuni per le funzioni associate effettivamente attivate e per programmi organici di avvio dell'associazione delle funzioni.

5. I contributi sono concessi entro i limiti degli stanziamenti e dei tempi previsti dalle leggi di bilancio entro l'anno finanziario di riferimento.

6. La Regione, ai fini del processo di costituzione delle Unioni, pone in essere azioni di affiancamento e di supporto alle Unioni dei Comuni attraverso proprie risorse umane e strumentali, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati, a regime, in euro 200.000,00 sono assicurati per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione 18, Programma 01, capitolo ''Fondo unico autonomie locali (F.U.A.L.) - L.R. 19 settembre 2018, n.23'' del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 della Regione Basilicata.

8. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione del Bilancio regionale.''.


Art. 3

Integrazione rubrica

1. Alla rubrica dell'art. 11 (F.U.A.L. e Fondo rotativo per la progettazione a favore degli Enti Locali), dopo la parola ''progettazione'' è inserita la parola ''ambientale''.


Art. 4

Istituzione Fondo rotativo ''Basilicata si progetta'' a favore degli Enti locali

1. Dopo l'art.11 è inserito il seguente:

''Art.11- bis.

F.U.A.L. e Fondo rotativo ''Basilicata si Progetta'' a favore degli Enti Locali

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo Rotativo - Basilicata si Progetta - finalizzato alla predisposizione e alla realizzazione, da parte degli Enti Locali, di una banca progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche, da candidare per il finanziamento in applicazione di disposizioni regionali, statali e dell'Unione Europea. Gli Enti Locali destinatari del Fondo rotativo non possono utilizzarlo per una destinazione diversa né per il pagamento degli incentivi di cui all'art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) del D. Lvo 50/2016 e s.m.i.

2. Sono beneficiari del Fondo di cui al presente articolo gli Enti Locali in forma singola e/o associata.

3. Il riparto dei contributi di cui al comma 1 è stabilito secondo la tabella allegata.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge istitutiva del F.U.A.L. Per l'esercizio 2020, mediante lo stanziamento di un importo massimo di euro 3.000.000 da imputare al capitolo 63057, Programma 01, Missione 18, del Bilancio di previsione.''.


Art. 5

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.



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