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Normativa regionale - Basilicata

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Legge Regionale Basilicata 31 maggio 2022, n. 10
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024
 
Bollettino Ufficiale n. 22 (Speciale) del 31 maggio 2022


Art. 1

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. In base al principio contabile della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) per l'esercizio finanziario 2022, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 3.447.739.411,65 euro e di cassa per 5.229.422.435,38 euro e autorizzate spese di competenza per 3.447.739.411,65 euro e di cassa per 4.907.655.198,12 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;

b) per l'esercizio finanziario 2023, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.581.448.023,00 euro e autorizzate spese di competenza per 2.581.448.023,00 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;

c) per l'esercizio finanziario 2024, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.269.517.989,55 euro e autorizzate spese di competenza per 2.269.517.989,55 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo n.118 del 2011, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2022/2024 per titoli e tipologie (Allegato A);

b) prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2022/2024 per missioni, programmi e titoli (Allegato B);

c) riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato C);

d) riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato D);

e) riepilogo generale delle spese per Missioni (Allegato E);

f) quadro generale riassuntivo (Allegato F);

g) prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato G);

h) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato H);

h.1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato H1);

h.2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato H2)

j) prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato J);

k) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato K);

l) elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (Allegato L);

m) nota integrativa (Allegato M);

n) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato N).

3. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione della presente legge, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

b) il bilancio finanziario gestionale, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli, per le entrate, e in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli, per le spese.

4. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nelle casse regionali delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione e afferenti all'esercizio finanziario 2022. Per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a 12,00 euro per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

8. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2022, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui alla lettera a), comma 1.

Art. 2

Fondo pluriennale vincolato

1. Per l'esercizio finanziario 2022 è iscritto, nello stato di previsione delle entrate, il fondo pluriennale vincolato per 77.086.757,06 euro, suddiviso in 7.252.478,57 euro, per la parte corrente, ed in 69.834.278,49 euro, per la parte capitale.

2. Per l'esercizio finanziario 2023, è iscritto, nello stato di previsione delle entrate, il fondo pluriennale vincolato per 33.848.183,44 euro, suddiviso in 26.500,00 euro, per la parte corrente, ed in 33.821.683,44 euro, per la parte capitale.

Art. 3

Fondo di cassa presunto iniziale

1. Per l'esercizio finanziario 2022, è iscritto, nello stato di previsione delle entrate, il fondo di cassa presunto, riveniente dall'esercizio precedente, per euro 408.311.408,57.

Art. 4

Utilizzo di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021

1. Nel rispetto delle finalità cui sono destinate, le quote vincolate ed accantonate del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 sono iscritte, nel primo esercizio dello stato di previsione delle entrate per il triennio 2022-2024, per euro 281.918.877,71.

Art. 5

Fondi di riserva

1. Ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n.118 del 2011, nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva) - titolo 1 (Spese correnti), sono iscritti:

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024;

b) il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 50.000.000,00 per l'anno 2022.

Art. 6

Fondi speciali

1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 03 ''Altri fondi'', Titolo 1 ''Spese correnti'') è determinato in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024.


2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 03 ''Altri fondi'', Titolo 2 ''Spese in conto capitale'') è determinato in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Art. 7

Disavanzo di amministrazione presunto

1. Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente da esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell'allegato M.6, accluso all'allegato M di cui alla lettera m), del comma 2, dell'articolo 1 della presente legge, in applicazione del disposto di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n.118 del 2011.

Art. 8

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) del decreto legislativo n.118 del 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


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