Bollettino Ufficiale n. 79 (Supplemento ordinario) del 3 novembre 2021
Art. 1
Contributo per le spese di funzionamento
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata i fondi, nell'importo massimo di euro 2.500.000,00, già iscritti nella Missione 15 - Programma 01 del bilancio della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente all'esercizio finanziario 2021.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata. i fondi, nell'importo massimo di euro 2.500.000,00, già iscritti nella Missione 15 - Programma 01 del bilancio della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 6 maggio 2021 n. 20, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente agli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Art. 2
Approvazione del bilancio di previsione finanziario
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 - 2023 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata, di cui all'allegato A.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.