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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge Regionale Basilicata 29 luglio 2022, n. 22
Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale
 
Bollettino Ufficiale n. 42 (Speciale) del 2 agosto 2022

_____________________________________

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, con la presente legge, detta disposizioni per il sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale, al fine di favorire, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto regionale, il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione.

2. La Regione promuove interventi finalizzati a valorizzare e sostenere l'offerta del sistema dei media e dell'informazione locale, al fine di salvaguardarne il pluralismo, la qualità, i livelli occupazionali e la professionalità degli operatori, l'innovazione organizzativa e tecnologica e l'avvio di nuove imprese.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge disciplina azioni e interventi volti a sostenere l'avvio di imprese, anche testate giornalistiche digitali operanti via web, di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola o associata e start up, secondo criteri di pari opportunità, qualità dell'informazione e inserimento di giovani nel mondo del lavoro.

4. La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle edicole nella vendita dei quotidiani e periodici e, pertanto, intende salvaguardare la rete per numerosità e copertura territoriale. Riconosce che le edicole costituiscono presidio essenziale d'informazione alle quali va riconosciuto lo status di servizio di interesse pubblico in quanto connesse alla tutela di motivi imperativi di interesse generale quali il diritto di informazione e la tutela e la salvaguardia del pluralismo.

5. La Regione promuove, altresì, la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici garantendo la conoscenza sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli stessi anche al fine di favorire la partecipazione democratica dei cittadini mediante iniziative di comunicazione direttamente gestite dalla Regione, dagli enti locali o dagli organi di informazione operanti nel territorio regionale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge e nel rispetto della normativa statale vigente, sono imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, che operano nel territorio della Regione e diffondono sul territorio regionale notizie riguardanti la Basilicata, iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, e i quotidiani o periodici iscritti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:

a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT) ed emittenti satellitari;

b) emittenza radiofonica analogica in modulazione di frequenza;

c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;

d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;

e) stampa quotidiana e periodica a pagamento;

f) stampa quotidiana e periodica free press;

g) quotidiani e periodici on-line;

h) agenzie di stampa quotidiana;

i) imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali a carattere giornalistico;

j) rivendite di quotidiani e periodici.

2. Nell'applicazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.

Art. 3

Misure di sostegno

1. Le misure di sostegno alle imprese di cui alla presente legge sono volte a favorire la presenza e lo sviluppo delle stesse imprese, in particolare mediante:

a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità e dell'occupazione, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa di equa retribuzione del lavoro giornalistico;

b) la promozione dell'innovazione organizzativa e tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita di prodotti editoriali, anche promuovendo le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali;

c) la salvaguardia, per numerosità e copertura territoriale, e l'innovazione commerciale e tecnologica della rete di vendita della stampa, al fine di garantire l'accesso all'informazione a mezzo stampa, quotidiana e periodica, su tutto il territorio regionale ed anche nei piccoli comuni e nelle aree disagiate a rischio spopolamento;

d) la promozione di un'informazione locale sull'attività e il funzionamento della pubblica amministrazione al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati attraverso il riconoscimento della comunicazione istituzionale quale parte integrante dell'azione della pubblica amministrazione.

2. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, previo parere del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) e della Commissione consiliare competente per materia dell'Assemblea legislativa, adotta il Programma annuale degli interventi da finanziare, ripartendo le risorse disponibili fra le diverse tipologie degli interventi di cui all' articolo 4. Il Co.Re.Com. e la Commissione consiliare competente per materia si esprimono entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla trasmissione dell'atto pre-adottato, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale può adottare il Programma.

3. Il Programma di cui al comma 2 definisce le modalità ed i termini per la concessione di provvidenze, comunque individuate o denominate, per gli interventi di cui all'articolo 4. Costituisce fattore premiante l'aver promosso iniziative di assunzione e di stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, tecnico ed amministrativo.

Art. 4

Tipologie degli interventi

1. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a sostenere:

a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei mezzi di produzione e la diffusione di contenuti informativi attraverso le diverse piattaforme distributive, con particolare attenzione alle imprese in multipiattaforma, che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, che assicurano in cross medialità agli utenti la possibilità di fruire dei contenuti in modi e tempi diversi grazie all' interconnessione dei mezzi di comunicazione;

b) la modernizzazione del sistema regionale di produzione, distribuzione e vendita della stampa locale, quotidiana e periodica;

c) il processo di digitalizzazione e di adeguamento tecnologico delle rivendite di quotidiani e periodici finalizzato al miglioramento dell'efficienza e dell'organizzazione aziendale in termini di infrastrutture;

d) la conservazione e lo sviluppo della rete di vendita della stampa, con contributi a fondo perduto, anche a sostegno del capitale circolante, e mutui a tasso agevolato al fine di favorire la conservazione della rete di vendita esistente, l'implementazione di nuove attività di servizio, lo sviluppo commerciale e tecnologico e l'acquisizione di fattori abilitanti e un ricambio generazionale;

e) le iniziative di autoproduzione, realizzate in forma singola o associata con particolare riferimento alle micro e piccole imprese, distribuite nelle diverse piattaforme tecnologiche finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia lucana, e la promozione di informazioni afferenti la programmazione comunitaria;

f) le iniziative che favoriscono l'autoimpiego e la creazione d'impresa realizzate da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) inoccupati, disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali che rappresentino, nel caso di costituzione di società avente qualsiasi forma giuridica, almeno il cinquanta per cento dei soci e che detengano almeno il cinquanta per cento del capitale e dei diritti di voto;

g) la formazione delle edicole nel processo di digitalizzazione e di adeguamento tecnologico;

h) gli interventi che favoriscono l'occupazione dipendente a tempo indeterminato di personale giornalistico, tecnico e amministrativo;

i) la formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato nelle imprese;

j) progetti editoriali aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali e riflessi duraturi sull'occupazione;

k) progetti che incentivano, anche con la collaborazione della rete di vendita della stampa, la lettura dei giornali, sia cartacea che on line, nelle scuole;

l) con appositi contributi da destinare alle edicole, la distribuzione di quotidiani e periodici nei piccoli comuni e nelle aree disagiate a rischio spopolamento;

m) con appositi finanziamenti, iniziative finalizzate alla creazione di nuove imprese editoriali, in forma singola o associata e start up secondo criteri di pari opportunità, qualità dell'informazione e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Art. 5

Requisiti per accedere al finanziamento degli interventi

1. Possono accedere al finanziamento degli interventi individuati dalla presente legge le imprese di cui all' articolo 2, in possesso dei seguenti requisiti:

a) registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'articolo 5 della L. 47/1948, da almeno due anni;

b) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno due anni;

c) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno un anno per le start up e nei soli casi di nuova impresa costituita per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di personale proveniente da imprese di cui all' articolo 2 soggette a procedure liquidatorie, procedure concorsuali ovvero interessate dalla fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente;

d) iscrizione in CCIAA, con codice prevalente 47.62.10, limitatamente alle rivendite di quotidiani e periodici;

e) operatività nel territorio della Regione e diffusione sul territorio regionale notizie riguardanti la Basilicata;

f) applicazione e rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria per il personale giornalistico e non giornalistico;

g) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e versamento dei relativi oneri retributivi e contributivi, in conformità alla normativa vigente;

h) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria, ad eccezione del caso di imprese costituite in qualsiasi forma giuridica in cui almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquanta per cento del capitale sociale e dei diritti di voto sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla legge n. 69 del 1963;

i) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo gli anzi detti contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso, come stabilito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico).

2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, per ciascun ambito di cui all' articolo 2, l'impresa deve possedere anche i seguenti requisiti:

a) per le emittenze televisive digitali terrestre (DTT):

1) copertura territoriale cadente per almeno il cinquanta per cento in territorio lucano in forma singola o aggregata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) trasmissione, per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30), di contenuti autoprodotti di natura informativa in diretta o registrati non oltre le 12 ore antecedenti la messa in onda e che riguardino documentari per non oltre 30 minuti, relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Basilicata;

b) per le emittenti radiofoniche analogica in modulazione di frequenza:

1) concessione ministeriale per la Provincia di Potenza e di Matera;

2) copertura territoriale per almeno il cinquanta per cento in territorio lucano in forma singola o aggregata;

3) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

4) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

5) trasmissione, per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30), di contenuti autoprodotti di natura informativa in diretta o registrati non oltre le 12 ore antecedenti la messa in onda e che riguardino documentari per non oltre 30 minuti, relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Basilicata;

c) per le web tv:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) trasmissione, per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30), di contenuti autoprodotti di natura informativa in diretta o registrati non oltre le 12 ore antecedenti la messa in onda e che riguardino documentari per non oltre 30 minuti, relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Basilicata;

d) per le web radio:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente;

3) trasmissione, per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30), di contenuti autoprodotti di natura informativa in diretta o registrati non oltre le 12 ore antecedenti la messa in onda e che riguardino documentari per non oltre 30 minuti, relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Basilicata;

e) per la stampa quotidiana:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno due terzi dei comuni della Basilicata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento della propria foliazione complessiva;

f) per la stampa periodica:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno due terzi dei comuni della Basilicata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento della propria foliazione complessiva;

g) per i quotidiani e periodici on-line:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento degli articoli pubblicati;

h) per quotidiani e per i periodici free press:

1) prodotto editoriale diffuso in almeno un terzo dei comuni della Basilicata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero previsto dalle disposizioni dell' Ordine professionale;

3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o parziale;

4) informazione locale autoprodotta o con inserti dedicati alla Basilicata per almeno il 70% della propria foliazione complessiva;

i) per le agenzie di stampa quotidiana:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento delle notizie pubblicate sui propri notiziari;

l) per le imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali a carattere giornalistico:

1) attività giornalistica in forma organizzata svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista.

3. Nel caso di imprese di cui all' articolo 2, nell'ambito delle quali la maggioranza dei soci che detiene la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nella società sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla legge n. 69 del 1963, non si applicano i requisiti di cui al comma 2 riferiti alla presenza di personale dipendente impiegato nelle redazioni e nell'attività giornalistica, ferma restando l'applicazione delle normative vigenti in materia.

4. Nel caso di imprese di nuova creazione:

a) registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948;

b) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc);

c) operatività nel territorio della Regione e diffusione sul territorio regionale notizie riguardanti la Basilicata;

d) applicazione e rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria per il personale giornalistico e non giornalistico;

e) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria, ad eccezione del caso di imprese costituite in qualsiasi forma giuridica in cui almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquanta per cento del capitale sociale e dei diritti di voto sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla legge n. 69 del 1963;

f) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo gli anzi detti contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso, come stabilito dalla legge n. 233 del 2012;

g) in relazione all'ambito di attività prescelta, la nuova impresa dovrà possedere tutti i requisiti previsti per le singole tipologie editoriali richiamate nei punti precedenti del presente articolo, ad eccezione della redazione che può essere composta da una sola unità di personale giornalistico, professionista o pubblicista.

5. Con la deliberazione di Giunta regionale che adotta il programma annuale degli interventi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, sono disciplinate in dettaglio le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.

6. Sono escluse dai finanziamenti:

a) le imprese che nell'ultimo anno di attività antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all' articolo 4, abbiano avviato procedure di licenziamento o abbiano adottato provvedimenti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a carico di personale giornalistico, tecnico e amministrativo, laddove tali misure non siano riconducibili all'applicazione di ammortizzatori sociali ovvero all'applicazione di accordi sindacali;

b) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del capo II, titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all' articolo 4;

c) le imprese che non posseggono la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione per applicazione di provvedimento interdittivo, che sono incorse in violazioni gravi definitivamente accertate relativamente al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali, che sono state condannate per comportamento antisindacale;

d) le imprese editoriali che non garantiscono l'applicazione dell'Accordo nazionale sulla vendita dei quotidiani e periodici, con particolare riferimento a quanto svolto dalle agenzie di distribuzione locale mandatarie, per il tramite dei distributori nazionali, alla distribuzione dei loro prodotti quotidiani e periodici;

e) le emittenti, le web TV, le web radio, la stampa quotidiana o periodica anche on-line, quotidiani e periodici free press che diffondono contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro e che pubblicizzano l'apertura o l'esercizio di sale da gioco o di sale scommesse;

f) le pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche e sindacali, di enti pubblici;

g) le emittenti che trasmettono televendite per più del 50 per cento della propria programmazione;

h) le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione), ovvero al libro II, titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale.

Articolo 6

Forme di collaborazione per l'informazione istituzionale

1. La Regione promuove lo svolgimento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale da parte degli enti sub regionali, delle agenzie regionali e degli enti e delle società controllate dalla Regione stessa, con strutture uniche e con l'inserimento in esse anche di giornalisti pubblicisti e professionisti o comunque risultati idonei all'esame professionale e che sono in forza alla Regione Basilicata e a enti sub regionali in settori diversi dalla comunicazione.

2. La Regione promuove, altresì, la stipula di protocolli di intesa tra le province e i comuni per la gestione associata delle attività di informazione istituzionale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, fermo restando l'autonomia degli organismi interessati, sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 7

Controlli, decadenza e revoca

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di adozione del Programma annuale degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalità dei controlli sulla corretta gestione dei contributi erogati sulla base delle disposizioni della presente legge e nel rispetto della normativa statale ed europea in materia.

2. La Giunta regionale, con la medesima deliberazione, individua la struttura incaricata della gestione delle procedure per la realizzazione degli interventi, ivi compreso il controllo di cui al comma precedente.

3. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del contributo o dell'incentivo e la sua completa erogazione costituisce causa di decadenza dai contributi e dagli incentivi, con recupero delle somme eventualmente erogate.

4. Il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi o degli incentivi, con recupero degli importi eventualmente erogati.

5. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono altresì revocati qualora le imprese beneficiarie non mantengano gli stessi livelli occupazionali per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di conclusione degli interventi finanziati.

6. In caso di revoca o decadenza dai contributi o dagli incentivi di cui alla presente legge il beneficiario deve restituire, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'atto di revoca o dalla pronuncia di decadenza, le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di adozione dell'atto, calcolati al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

Art. 8

Aiuti di stato

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Stato.

Art. 9

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente le informazioni finalizzate a monitorare gli interventi di erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge. La relazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) le somme stanziate e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;

b) il numero di domande presentate e finanziate, distinte per tipologia di beneficiario;

c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti.

2. Il Co.Re.Com. d'intesa con l'Assemblea legislativa, utilizzando le risorse a disposizione dell'Assemblea stessa, promuove con cadenza triennale la realizzazione di un rapporto sullo stato delle imprese di informazione lucana a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:

a) il numero di imprese e la tipologia del servizio offerto;

b) il numero di imprese che sono costituite nel periodo di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività;

c) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti dalla pubblicità.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, la spesa massima di Euro 200.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le risorse stanziate, per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, a valere sulla Missione 1 Programma 03 Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione


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