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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge Regionale Basilicata 20 marzo 2020, n. 11
Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022
 
Bollettino Ufficiale n. 22 (Speciale) del 21 marzo 2020


Art. 1
Stati di Previsione dell'Entrata e della Spesa

1. In base al principio contabile della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) per l'esercizio finanziario 2020, sono previste rispettivamente entrate di competenza per € 3.250.298.492,38 e di cassa per € 5.219.118.721,44 e autorizzate spese di competenza per € 3.250.298.492,38 e di cassa per € 4.586.180.651,20 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge;

b) per l'esercizio finanziario 2021, sono previste rispettivamente entrate di competenza per € 2.158.902.843,35 e autorizzate spese di competenza per € 2.158.902.843,35 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge;

c) per l'esercizio finanziario 2022, sono previste rispettivamente entrate di competenza per € 2.086.708.425,45 e autorizzate spese di competenza per € 2.086.708.425,45 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2020/2022 per titoli e tipologie (Allegato A);

b) il prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2020/2022 per missioni, programmi e titoli (Allegato B);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato C);

d) il riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato D);

e) il riepilogo generale delle spese per Missioni (Allegato E);

f) il quadro generale riassuntivo (Allegato F);

g) il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato G);

h) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all'1/1/2020 (Allegato H);

i) il prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato di ciascun esercizio del bilancio pluriennale (Allegato I);

j) il prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato J);

k) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato K);

l) il prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell'esercizio finanziario 2020 (Allegato L);

m) l'elenco delle Missioni e dei Programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (Allegato M);

n) la nota integrativa (Allegato N).

3. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione della presente legge, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

b) il Bilancio finanziario gestionale, ripartito in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli per le spese.

4. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del d.lgs. n. 118/2011, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nelle casse regionali delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione e afferenti l'esercizio finanziario 2020. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a € 12,00 per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. E' autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

8. E' autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2020, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, lettera a).

Art. 2
Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del titolo II del d.lgs. n. 118/2011 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 3
Fondi di riserva
1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del d.lgs. n. 118/2011 nel programma 01 Fondo di riserva della missione 20 Fondi ed accantonamenti, sono iscritti:

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a euro 209.046,22 per l'anno 2020, a euro 200.000,00 per l'anno 2021 ed a euro 200.000,00 per l'anno 2022;

b) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 50.000.000,00 per l'anno 2020.


Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.




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