Bollettino Ufficiale n. 26 (Speciale) del 16 giugno 2022
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Art. 1
Modifiche all'art. 3 della L.R. 6 novembre 2015, n. 49
1. All'art. 3 della L.R. 6 novembre 2015, n. 49, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 6bis:
''6bis. Nelle more dell'effettivo trasferimento alla Regione, le funzioni in materia di cultura, biblioteche, pinacoteche e musei, continuano ad essere svolte dalle Province conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 9 della presente legge.''.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge istitutiva del F.U.A.L., L.R. n. 23/2018, a valere sullo stanziamento di bilancio pari a euro 100.000,00 per ciascun anno 2022 e 2023 sul Programma 01, Missione 18 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.