Bollettino Ufficiale n. 6 (Speciale) del 14 gennaio 2021
Art. 1
Modifiche all'art. 14 della legge regionale 4 marzo 1997, n. 11
1. I primi due periodi del comma 3 bis dell'articolo 14 della legge regionale 4 marzo 1997, n. 11 - Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata, sono soppressi.
Art. 2
Modifica all'art. 3 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28
1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 - Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, è inserito il seguente comma:
''3. La verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 reso ai sensi del presente articolo è valida per un periodo di 24 mesi dal rilascio ovvero, per le strutture ospedaliere che prevedono posti letto per acuti, per un periodo di 36 mesi. La struttura deve inoltrare istanza di autorizzazione all'apertura e all'esercizio entro il periodo previsto, pena la decadenza automatica del parere di compatibilità.''.
Art. 3
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.