Bollettino Ufficiale n. 43 (Speciale) del 12 agosto 2022
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Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva.
Art. 2
Palestre della Salute
1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento indispensabile di un corretto stile di vita e di trattamento in persone sane e in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo.
2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato, su indicazione medica, si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate ''Palestre della Salute''.
3. La Regione riconosce le palestre della salute di cui al comma 2 attraverso procedure di certificazione.
4. I programmi di cui al comma 2 sono somministrati esclusivamente da operatori sportivi in possesso dei titoli di studio di cui alle ''Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere'' redatte ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e dal chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, figura introdotta dall'articolo 41 del Decreto Legge 28 febbraio 2021, n. 36.
Art. 3
Regolamento attuativo
1. La Giunta regionale entro 90 giorni, con proprio regolamento, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce altresì gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di cui al comma 2 dell'articolo 2, previo parere della Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'art. 56, comma 2 dello Statuto regionale.
2. È istituito e pubblicato sul sito della Regione Basilicata l'elenco delle Palestre della salute riconosciute ai sensi dell'articolo 3 comma 2.
Art. 4
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.