Bollettino Ufficiale n. 73 (Speciale) del 10 agosto 2020
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TITOLO I
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 dell'Ente di gestione del Parco naturale regionale del Vulture
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Parco naturale regionale del Vulture i fondi, nell'importo massimo di € 450.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 05 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 20 marzo 2020, n. 11, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente, relativamente all'esercizio finanziario 2020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Parco naturale regionale del Vulture i fondi, nell'importo massimo di € 450.000,00, già iscritti nella Missione 09 - Programma 05 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 20 marzo 2020, n. 11, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente, relativamente agli esercizi finanziari 2021 e 2022.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 - 2022 dell'Ente Parco naturale regionale del Vulture, allegato alla presente legge.
TITOLO II
Norma finale
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.