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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge Regionale Abruzzo 9 luglio 2020, n. 18
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 30/3 del 23 giugno 2020, pubblicata nel BURA 15 luglio 2020, n. 104 Speciale ed entrata in vigore il 16 luglio 2020)

Testo vigente
(in vigore dal 16/07/2020)

Art. 1
(Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 28/2017)

1. L'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) e' sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Comitato consultivo regionale per la pesca)
1. Il Comitato Consultivo Regionale per la Pesca (di seguito Comitato) svolge funzioni consultive e propositive in materia di difesa degli ambienti acquatici e di gestione della fauna ittica.
2. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici.
3. Il Comitato e' composto da:
a) Assessore regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
b) un esperto in gestione della fauna ittica e della pesca nominato dalla Regione;
c) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
d) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
e) un rappresentante designato dalle associazioni piscicoltori operanti in Abruzzo;
f) un tecnico in rappresentanza dell'ARTA Abruzzo;
g) il Dirigente del Servizio regionale competente in materia o suo delegato;
h) un dipendente della competente struttura regionale con funzioni di segretario del Comitato.
4. Partecipano alle riunioni del Comitato in qualita' di invitati permanenti:
a) un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi nazionali presenti sul territorio regionale;
b) un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi e delle riserve regionali abruzzesi;
c) un rappresentante designato dai Consorzi di Bonifica dell'Abruzzo;
d) un rappresentante di ENEL GEM dell'Abruzzo;
e) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;
f) un rappresentante di ognuna delle Autorita' di bacino distrettuali competenti sul territorio abruzzese.
5. Il presidente convoca il Comitato almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 3.
6. Il Comitato resta in carica per la durata della Legislatura regionale.
7. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, ne' per gettoni di presenza, ne' per rimborso spese.".


Art. 2
(Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della l.r. 28/2017)

1. All'articolo 8 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole "in centri ittiogenici" sono sostituite dalle seguenti ",con il supporto del Laboratorio, dalla Regione presso il proprio centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I) dell'Aquila. I proventi della vendita a terzi del materiale ittico prodotto sono vincolati al reimpiego presso il Centro stesso. Parimenti vincolate al Centro sono le risorse acquisite dalla Regione dai concessionari di derivazione delle acque dai fiumi per l'assolvimento di obblighi ittiogenici";

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) la parola "introduzione" e' sostituita dalle seguenti: "immissione e la reimmissione";

2) le parole "all'articolo 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatica)" sono sostituite con le parole "all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.";

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. La Regione puo' autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche al fine di tutelare l'igienicita' delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonche' per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture sono fatti pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalita' connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale.
5-ter. Se dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali derivano turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.
5-quater. I Consorzi di Bonifica e le societa' di gestione degli invasi effettuano variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico previa comunicazione alla Regione. Le operazioni sono svolte con tempi e modalita' idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico, favorendo il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attivita' il Consorzio di Bonifica o la societa' di gestione dell'invaso puo' avvalersi delle associazioni piscatorie.".


Art. 3
(Integrazione all'art. 13 della l.r. 28/2017)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 28/2017 dopo le parole "anno successivo" sono inserite le seguenti: "nel quale sono riportate anche le giornate di riposo biologico e i periodi di chiusura alla pesca".


Art. 4
(Modifiche ed integrazioni all'art. 20 della l.r. 28/2017)

1. All'articolo 20 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque di categoria A della regione e' obbligatorio anche il tesserino segnacatture, avente validita' annuale, rilasciato dalla Regione in collaborazione con enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie di cui all'articolo 4 o altri soggetti autorizzati, quali esercizi commerciali o centri turistici.";

b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Sul tesserino regionale segnacatture il pescatore indica, prima di iniziare l'attivita' piscatoria, la giornata di pesca, l'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo). Sono inoltre riportate sul tesserino le catture effettuate senza rilascio.";

c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. I concorrenti provenienti da altre Regioni ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva di interesse nazionale regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino segna catture.";

d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il tesserino segnacatture e' rilasciato annualmente previa riconsegna del precedente entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna.";

e) al comma 12 dopo le parole "sessantacinquesimo anno di eta'" sono inserite le seguenti "e i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei Paesi terzi, presenti in Italia per motivi turistici".


Art. 5
(Modifiche ed integrazioni all'art. 24 della l.r. 28/2017)

1. All'articolo 24 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. E' vietato collocare reti e apparecchi di pesca non consentiti attraverso i fiumi o altri corpi idrici.";

b) al comma 15 dopo la parola "pesci" sono inserite le seguenti ", rifiuti".


Art. 6
(Modifica all'art. 30 della l.r. 28/2017)

1. Alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 28/2017, le parole "di pesca" sono soppresse.


Art. 7
(Disposizioni attuative)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 della l.r. 28/2017 e' istituito dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


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