(Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo).
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 30/2 del 23 giugno 2020, pubblicata nel BURA 15 luglio 2020, n. 104 Speciale ed entrata in vigore il 16 luglio 2020)
Testo vigente
(in vigore dal 16/07/2020)
Art. 1
(Modifiche all'art. 2 della l.r. 6/2008)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo) le parole "la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca (di seguito denominata "Direzione Agricoltura")" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento Agricoltura".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2008 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nell'ambito del registro di cui al comma 1, anche ai fini dell'avvio delle procedure per la richiesta di inserimento nel registro di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, e' prevista la sezione denominata "Paesaggi Olivetati Storici", in cui sono iscritte le formazioni di ulivo che caratterizzano il paesaggio rurale. In questa categoria sono inseriti gli oliveti che svolgono funzioni ambientali, paesaggistiche e storico-culturali cui assolve la specie o che costituiscono un sistema produttivo da salvaguardare.".
3. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della l.r. 6/2008 le parole "la Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento Agricoltura".
Art. 2
(Modifiche all'art. 4 della l.r. 6/2008)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 e' sostituita dalla seguente:
"a) sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttivita' o scarsa produttivita' dovuta a cause non rimovibili.".
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole "alla Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti "al Dipartimento Agricoltura".
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole "La Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti "Il Dipartimento Agricoltura".
4. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole "dalla Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti "dal Dipartimento Agricoltura".
Art. 3
(Modifiche all'art. 5 della l.r. 6/2008)
1. All'articolo 5 della l.r. 6/2008, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La cessione delle piante di olivo puo' essere effettuata solo nei casi previsti dall'articolo 65 punto 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
1-ter. Lo spostamento delle piante di olivo autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 nell'ambito dello stesso appezzamento non e' considerato movimentazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 12 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana).".
Art. 4
(Modifiche all'art. 6 della l.r. 6/2008)
1. All'articolo 6 della l.r. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 6, le parole "della Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "del Dipartimento Agricoltura";
b) alla lettera b) del comma 6, le parole "il Servizio fitosanitario regionale dell'ARSSA" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento Agricoltura";
c) al comma 8, le parole "Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo rurale Alimentazione Caccia e Pesca" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento Agricoltura".
Art. 5
(Modifica all'art. 7 della l.r. 6/2008)
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 6/2008 e' abrogato.
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 6/2008 sono abrogati.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).